L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi la bozza finale degli standard tecnici di attuazione (ITS) sulle segnalazioni da parte delle banche e degli istituti di pagamento dei dati relativi alle spese per i bonifici e i conti di pagamento e sulle quote di operazioni rifiutate.
Gli ITS rispondono al mandato di cui al Regolamento (UE) 260/2012 (Regolamento SEPA), come modificato dal Regolamento sui bonifici istantanei (2024/886/UE), e mirano a standardizzare la comunicazione dei dati da parte delle banche, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica (ossia i prestatori di servizi di pagamento – PSP) alle rispettive autorità nazionali competenti: l’art. 15, par. 5, del Regolamento SEPA stabilisce infatti che EBA elabori norme tecniche di attuazione per specificare modelli di segnalazione uniformi, istruzioni e metodologia per l’utilizzo di tali modelli di segnalazione, ai fini delle segnalazioni previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo.
Gli ITS specificano modelli, istruzioni e metodologie uniformi per le segnalazioni delle spese per i bonifici, i conti di pagamento e le quote di transazioni rifiutate a causa dell’applicazione del regime sanzionatorio dell’UE.
Nell’elaborare gli ITS, EBA ha cercato di trovare il giusto equilibrio tra gli obiettivi concorrenti di ottenere i dati necessari per un’analisi solida dell’impatto del Regolamento SEPA modificato sulla tariffazione dei conti di pagamento e dei bonifici e sulle quote di operazioni rifiutate, da un lato, e la necessità di evitare un onere di segnalazione eccessivo per il settore, dall’altro.
Gli ITS sosterranno inoltre la Commissione europea nel monitorare se i consumatori traggono vantaggio dall’accesso ai bonifici istantanei e se i bonifici istantanei non sono più costosi dei bonifici regolari.
Al fine di ridurre l’onere per il settore e in risposta ai commenti ricevuti durante la consultazione, gli ITS definitivi posticipano di 12 mesi, all’aprile 2026, la scadenza fissata dal Regolamento SEPA modificato per la prima segnalazione armonizzata, e a ottobre 2026, per la successiva segnalazione, da parte delle autorità nazionali competenti, a EBA e alla Commissione europea.
I 12 mesi aggiuntivi forniranno tempo sufficiente alla Commissione europea per adottare la bozza finale di ITS dell’EBA e a EBA per sviluppare la tassonomia, il modello di datapoint e le regole di convalida, che il settore dovrà poi implementare.
Fino alla prima rendicontazione, le autorità nazionali competenti dovrebbero privilegiare la raccolta dei dati dai PSP, scoraggiare gli istituti dal fornire rendicontazioni non armonizzate prima che siano disponibili la tassonomia, il modello di datapoint e le regole di convalida di EBA, e non intraprendere azioni esecutive nei confronti dei PSP che non effettuano la rendicontazione nel 2025.