La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20398 del 23 luglio 2024 (Pres. Falaschi, Rel. Caponi), ha ribadito il proprio orientamento su doveri e responsabilità degli amministratori di banca privi di deleghe e, nello specifico, sul dovere di agire in modo informato e sul conseguente dovere di attivarsi a fronte di segnali d’allarme conosciuti o comunque rilevabili.
In particolare, nella sentenza in esame, la Corte ha ricordato come «il dovere dell’amministratore privo di delega di attivarsi sorge alla presenza di un segnale di pericolo o di sintomi di patologia nelle operazioni da compiere, ovvero di indici rilevatori, di segnali perspicui e peculiari del fatto illecito posto in essere o che sta per essere posto in essere dagli amministratori operativi».
Nel caso di specie, il ricorrente, amministratore di banca privo di deleghe, nell’ambito di una operazione di aumento del capitale sociale volta ad un rinvigorimento patrimoniale funzionale all’acquisizione di altra banca, era stato sanzionato da Banca d’Italia per mancate comunicazioni ed errate segnalazioni all’Autorità di vigilanza, mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo a livello consolidato ed inosservanza delle forme tecniche dei bilanci.
A riguardo, la pronuncia della Corte d’Appello, impugnata e confermata in Cassazione, aveva ritenuto che «due circostanze avrebbero dovuto allertare il componente del consiglio di amministrazione non titolare di deleghe […] ad esercitare in maniera pregnante il potere ispettivo interno, richiedendo dettagliate informazioni: in primo luogo la natura strategica dell’operazione …; in secondo luogo le comunicazioni eccessivamente sintetiche fornite dagli organi delegati».