Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte statuisce che, nel caso di concordato preventivo seguito da fallimento, gli interessi accessori a un debito assistito da ipoteca sono dovuti nella misura convenzionale per i due anni anteriori al momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e per l’annata in corso a tale momento, e nella misura legale per le annate successive fino alla vendita del bene ipotecato.
Nel caso di specie, la ricorrente ha presentato ricorso, fondato su due motivi, avverso la decisione dei giudici di merito di condanna della medesima alla restituzione alla curatela resistente della somma versatale in eccesso a titolo di interessi sul capitale dovuto. La Corte di Cassazione ha rigettato.
In particolare, secondo la Suprema Corte, l’art. 169 l. fall. dichiara applicabile l’art. 55 l.fall. al concordato preventivo. Tale articolo stabilisce, come criterio generale, la sospensione del corso degli interessi convenzionali o legali a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, salvo quanto disposto dal terzo comma dell’art. 54 l.fall., che per l’estensione del diritto di prelazione agli interessi, equipara la dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento e rinvia all’art. 2855, commi secondo e terzo c.c. Quest’ultimo stabilisce, tra l’altro, che la collocazione degli interessi è limitata alle due annualità anteriori a quella in corso al giorno del pignoramento e che l’iscrizione del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell’annata in corso al momento del pignoramento, però nella misura legale e fino alla data della vendita.
La Suprema Corte evidenzia, infine, come il legislatore, limitando gli effetti dell’iscrizione ipotecaria nel tempo e fino alla data della vendita abbia voluto contemperare due opposte esigenze, quella di tutela del credito garantito e quella di tutela dei creditori di grado successivo. Tali esigenze sono presenti sia nella procedura fallimentare che nel concordato preventivo, in tutti i casi in cui si realizza una vendita dei cespiti del debitore, in quanto la tutela dei creditori non è correlata al tipo di liquidazione in concreto adottato, ma deve esplicarsi nel corso dell’intera procedura e nelle sue varie applicazioni, conformemente al principio della par condicio creditorum. Nello specifico, le ragioni di tutela della par condicio creditorum permangono anche a seguito della sentenza di omologazione del concordato e fino alla liquidazione del bene ipotecato, la sentenza di omologazione del concordato non giustifica dunque la nuova decorrenza degli interessi creditori nella misura convenzionale.