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Informativa precontrattuale e oblio oncologico: intervento IVASS

28 Maggio 2024

Asia Odorisio, dottoranda di ricerca in diritto dell’economia presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro

Di cosa si parla in questo articolo

IVASS ha pubblicato l’intervento del Segretario Generale Stefano De Polis al corso di formazione per il personale del sistema Federmanager, tenutosi il 2 maggio a Roma, relativamente all’informativa precontrattuale e all’oblio oncologico.

Il quadro normativo relativo all’informativa precontrattuale è stato definito dalla Direttiva EU n. 2016/97Insurance Distribution Directive (IDD), recepita, in ambito nazionale nel Codice delle Assicurazioni Private e nella regolamentazione secondaria.

L’informativa sul distributore prevede che vengano fornite al cliente informazioni sul soggetto che propone la vendita del prodotto, sulla eventuale presenza di ipotesi di conflitto di interesse e sui costi e sul servizio prestato.

Per quanto concerne l’informativa sul prodotto occorre indicare, in modo da consentire al cliente di assumere decisioni assicurative consapevoli, informazioni sulle caratteristiche del prodotto, sui rischi assicurativi, sulle garanzie offerte e sulle eventuali esclusioni.

L’IVASS, alla fine dello scorso anno, al fine di semplificare gli adempimenti informativi, ha sottoposto al mercato una proposta di snellimento dell’informativa, riguardante:

  • la possibilità di prevedere un modello unico precontrattuale (MUP) da consegnare ai clienti in cui sono integrate le informazioni sino ad ora distinte in 4 diversi documenti (allegati al Reg. 40/2018 n. 3,4, 4 bis e 4 ter);
  • la revisione dei documenti informativi precontrattuali aggiuntivi (DIP), con la revisione del Regolamento IVASS 41/2018.

Con riferimento all’oblio oncologico, il Segretario dell’IVASS ha sintetizzato i principali impatti della Legge 193/2023, che prevede che:

  • in sede di stipula o rinnovo di un contratto assicurativo, bancario o finanziario non potranno essere richieste informazioni concernenti patologie oncologiche di cui il contraente sia stato affetto, qualora siano trascorsi dieci anni senza episodi di recidiva o cinque se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età
  • non è consentito applicare al contraente oneri o costi aggiuntivi o un trattamento diverso rispetto a quello previsto per la generalità della clientela
  • nelle fasi precontrattuali e contrattuali il contraente deve essere informato dall’intermediario circa il diritto c.d. all’oblio oncologico.

L’IVASS sta finalizzando gli interventi normativi di competenza e sta studiando per introdurre presidi per un puntuale rispetto del diritto all’oblio oncologico.

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