In tema di sequestrabilità di beni oggetto di Trust la Cassazione ha ribadito il proprio consolidato orientamento secondo cui “è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni conferiti in un “trust” dall’indagato, ove sussistano elementi presuntivi tali da far ritenere che questo sia stato costituito a fini meramente simulatori” (ex multis, Sez. V, 24 giugno 2014, n. 46137;Sez. III, 30 giugno 2015, n. 9229; Sez. V, 20 febbraio 2017, n. 8041; Sez. I, 10 dicembre 2019, n. 7442).
Nel caso di specie, la Suprema Corte evidenzia i numerosi elementi valorizzati dal Tribunale del riesame che dimostrano la mancanza di alterità del Trust rispetto alla sfera di disponibilità dell’indagato, fra i quali: l’entità sproporzionata dei conferimenti rispetto alle finalità familiari della costituzione del Trust; la sussistenza di un nesso fra i beni oggetto del Trust e l’ipotizzata attività illecita; la posizione del guardiano (figura eventuale nel Trust), soggetto vicino ai disponenti, che consentiva di piegare lo strumento di separazione patrimoniale alla volontà dei disponenti (per approfondimenti sul ruolo del trust nelle procedure concorsuali Fimmanò, Trust e diritto delle imprese in crisi, in Riv. not., 3/2011, 511. Sulle misure cautelari, Santoriello, Spanghere, Le misure cautelari reali, Torino, 2009. Sul rapporto fra misure ablatorie e negozi simulati, Nocera, Sono sequestrabili i beni costituiti in un trust se il disponente ne conserva la disponibilità, nota a Cass. pen. 24 giugno 2014, n. 46137 in Dir. Gius., 2014, 25; Pellicioli, Trust e sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, in Dir. Gius., 2016, 17).