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Giurisprudenza

Sequestrabilità di partecipazioni intestate fiduciariamente

4 Novembre 2020

Tribunale di Milano, 27 ottobre 2020 – G.U. Vannicelli

Di cosa si parla in questo articolo

È ammissibile il sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. di quota di società di persone.

Nella fattispecie in esame l’Ordinanza 27 ottobre 2020 del Tribunale di Milano ha disposto, su ricorso di un socio accomandante, il sequestro giudiziario della quota intestata al socio accomandatario, in virtù di un contratto di gestione fiduciaria della partecipazione sottoscritto tra le parti.

La tutela cautelare (sequestro giudiziario) può, dunque, essere invocata anche in caso di intestazione e gestione fiduciaria di beni e può essere esperita anche ante causam, ovvero prima della instaurazione del giudizio di merito per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di contrarre di cui all’art. 2932 c.c.

L’esistenza di (asseriti) crediti verso la società del soggetto “fiduciario” e titolare sul piano formale della quota di società non consente a quest’ultimo di rifiutare il ritrasferimento della partecipazione al fiduciante, dal momento che i crediti verso la società e l’obbligo contrattuale nei confronti del fiduciante operano su due distinti ed autonomi livelli non sovrapponibili (da un lato il rapporto societario e dall’altro quello contrattuale del patto fiduciario).

Il sequestro giudiziario della quota del socio accomandatario (pur con la nomina del custode della stessa) non fa venir meno la qualità di socio (incidendo solo sull’esercizio dei diritti sociali amministrativi e patrimoniali) e neppure la qualifica e le funzioni di amministratore della società.

Le funzioni di amministratore del socio accomandatario possono venire meno soltanto nelle ipotesi in cui il socio cessi di essere tale (in ipotesi di esclusione del socio accomandatario o di trasferimento della sua quota al fiduciante all’esito del giudizio di merito) e/o nel caso di revoca dell’amministratore ai sensi dell’art. 2259, ult. co. c.c.

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