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Giurisprudenza

Sequestrabilità e confiscabilità diretta del profitto del reato di concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione

9 Settembre 2019

Marianna Geraci, Avvocato presso Tonucci & Partners e Dottoranda di Ricerca in Diritto Penale presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Cassazione Penale, Sez. V, 11 ottobre 2018, n. 1971 – Pres. Pezzullo, Rel. Borrelli

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto avverso il provvedimento con cui il Tribunale del Riesame di Bari ha respinto la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo diretto a sottrarre una somma individuata quale profitto del reato di concorso nella bancarotta fraudolenta per distrazione.

È stato in particolare ritenuto a carico dell’imputata – sottoposta anche a misura cautelare personale – il fumus del reato per avere concorso, quale amministratrice di una S.r.l. per il periodo di tempo intercorrente tra il 2005 e il 2012, nella distrazione di una somma sottratta ad altra Società – di cui il marito della predetta risultava essere legale rappresentante – attraverso un contratto avente ad oggetto lo svolgimento di ricerche di mercato della prima società per conto della seconda, effettuato illegittimamente senza procedure ad evidenza pubblica e sostanzialmente privo di caratteristiche di economicità ed efficienza e, perciò, depauperativo per la società che erogava per tale attività un corrispettivo.

La difesa dell’imputata, lamentando violazione di legge processuale rispetto agli artt. 321 e 125, comma 3, c.p.p., si sofferma – tra i vari motivi di doglianza – sul tema della sequestrabilità di una somma di denaro, ricordando come a costituirne il presupposto debba essere sempre e comunque la circostanza che il profitto del reato sia entrato nella disponibilità del titolare della liquidità. L’importo individuato dal Tribunale del Riesame come profitto non aveva nel caso di specie tenuto conto del fatto che l’imputata non solo avesse rivestito il ruolo di socia solo per un anno e soltanto limitatamente al 5%, ma anche della effettiva durata della carica di amministratrice fino al 2012, riferendosi invece il decreto di sequestro a compensi versati fino al 2015. Peraltro, l’apprensione era stata giustificata dal Tribunale del Riesame sulla base del rapporto di coniugio con il legale rappresentante di altra impresa che deteneva il 100% delle quote della Società per mezzo della quale l’imputata avrebbe realizzato la condotta depauperativa.

I Giudici di legittimità, ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in tema di sequestro di somme costitutive del profitto del reato, hanno reputato fondato il motivo di ricorso. 
Invero, le Sezioni Unite Lucci hanno ribadito il principio – già sancito dalle Sezioni Unite Gubert – secondo cui, qualora il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve qualificarsi come confisca diretta, non necessitando della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma oggetto di ablazione e il reato. Da ciò consegue – rammenta la Corte – che quando si tratta di confiscare somme di denaro ritenute essere il profitto del reato, nonché di sequestrarle ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p., può sì prescindersi dalla dimostrazione della pertinenzialità diretta della somma rispetto alla fattispecie criminosa contestata ma ad una condizione, ossia che le disponibilità monetarie del recipiente si siano accresciute di quella somma. In altri termini, la confiscabilità del denaro senza prova della pertinenzialità rispetto al reato è possibile “solo nei confronti del soggetto che abbia visto le proprie disponibilità monetarie implementarsi di quelle somme direttamente provenienti dal reato e non già di altri, che non abbiano beneficiato dell’arricchimento”.

Con riguardo alle implicazioni dei principi suesposti in tema di reati commessi nell’interesse dell’impresa dal suo legale rappresentante, si precisa che il sequestro e la confisca diretta possono colpire le somme nella disponibilità dell’ente beneficiario dell’arricchimento e non già quelle in possesso del legale rappresentante, ancorché sia stato quest’ultimo l’autore del reato. I compensi percepiti dall’amministratore di una società per la carica rivestita non possono infatti essere considerati profitto del reato salvo che non si provi che – a dispetto della situazione formale- vi sia una sostanziale osmosi economica tra la persona giuridica e la persona fisica che la rappresenta; un siffatto scenario strutturale dei rapporti – puntualizzano i Giudici – deve tuttavia essere oggetto di specifica dimostrazione da parte di chi invoca il sequestro e di una correlata giustificazione nel provvedimento impositivo del vincolo.

Infine, con riferimento all’esistenza di “utili di tipo familiare” ipotizzati per il rapporto di coniugio di cui si è più sopra riferito, la Corte censura il ragionamento dei Giudici del Riesame in quanto fondato su circostanze di fatto ipotetiche e non effettivamente accertate, concludendo quindi per l’inidoneità del provvedimento impugnato – e per l’annullamento dello stesso con rinvio – sia rispetto all’an della sequestrabilità delle somme-profitto, sia rispetto alla loro quantificazione.

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