Con l’ordinanza del 30 dicembre 2016 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso e disposto il sequestro giudiziario di talune azioni ordinarie di una S.p.A.. Le azioni erano state oggetto di un contratto di pegno, ai sensi del quale il diritto di voto in assemblea sarebbe spettato al creditore pignoratizio; tale creditore aveva poi votato in assemblea e approvato talune delibere di aumento di capitale volte proprio a diluire la partecipazione del ricorrente nella S.p.A..
La vicenda alla base del ricorso si inserisce in un contenzioso già in parte pendente tra i soci della stessa S.p.A. e in parte risolto in precedenti procedimenti cautelari e lodi arbitrali. Proprio sulla scorta di tali precedenti pronunce il Tribunale ritiene fondato il presupposto del fumus boni iuris. E’ anche ritenuto fondato il presupposto del periculum in mora, poiché l’assemblea straordinaria dei soci della S.p.A. (meno il ricorrente) aveva nel frattempo ulteriormente deliberato pregiudicando la posizione del ricorrente.
Inoltre, il Tribunale di Milano ravvede il requisito della strumentalità nel ricorso proposto, dal momento che la cautela richiesta sarebbe finalizzata ad assicurare la custodia e l’esercizio dei diritti amministrativi connessi al possesso delle azioni nelle more della definizione del giudizio di merito, quest’ultimo volto ad accertare la validità ed efficacia dello stesso atto costitutivo di pegno.
Il Giudice ha quindi disposto il sequestro cautelare delle azioni oggetto di pegno. Il Giudice ha infine ritenuto di nominare un professionista terzo rispetto alle parti quale custode giudiziario, al quale ha demandato il compito di esercitare il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi connessi alle azioni oggetto di sequestro.