Il prossimo 15 novembre si terrà a Milano il Convegno di rassegna di giurisprudenza fallimentare organizzato da questa Rivista. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
In materia di reati fallimentari, ponendosi in continuità con la giurisprudenza prevalente, i giudici di legittimità hanno ribadito, in coerenza con la funzione general-preventiva dell’istituto, la necessità di rintracciare un “collegamento strumentale” tra i beni che si intendono sottoporre a sequestro preventivo e la fattispecie criminosa, non essendo, invece, sufficienteun mero collegamento tra il reato e la persona cui appartiene il bene oggetto di sequestro.
In particolare,in caso di bancarotta fraudolenta per distrazione,affinchè possa essere disposto il sequestro preventivo di quote sociali di una società di comodomediante la quale il fallito eserciti – di fatto – attività d’impresa è necessario accertare”un nesso di strumentalità”tra le quote della società eil reato contestato, non presentando le stesse quote “pericolosità intrinseca in sé”, né essendo vietato al fallito di proseguire”fuori del fallimento una precedente attività o [di intraprenderne] una nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuali”.