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Giurisprudenza

Sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. 231/2001: necessari i gravi indizi di responsabilità dell’ente

12 Settembre 2012

Cassazione Penale, Sez. VI, 10 settembre 2012, n. 34505

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 34505 del 10 settembre 2012 la Cassazione Penale ha annullato un’ordinanza con la quale era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca del profitto, nei confronti di una società indagata per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 d.lgs. 231/2001, in relazione al reato di corruzione (artt. 110, 319, 320 e 321 c.p.), commesso nel suo interesse da parte dei vertici societari.

Sul punto la Corte ha evidenziato come il sequestro previsto dall’art. 53 d.lgs. 231/2001 sia prodromico ad una sanzione principale, che viene applicata solo a seguito dell’accertamento della responsabilità dell’ente, al pari delle altre sanzioni previste dall’art. 9 del d.lgs. 231/2001.

Ed è proprio la natura di sanzione principale e obbligatoria della confisca che impone, con riferimento alla misura cautelare reale ad essa funzionale, una più approfondita valutazione del presupposto del fumus delicti, che cioè non si limiti alla sola verifica della sussumibilità del fatto attribuito in una determinata ipotesi di reato, così impedendo al giudice il controllo sulla concreta fondatezza dell’accusa.

In altre parole, presupposto per il sequestro preventivo di cui all’art. 53 d.lgs. 231/2001 è un fumus delicti “allargato”, che finisce per coincidere sostanzialmente con il presupposto dei gravi indizi di responsabilità dell’ente, al pari di quanto accade per l’emanazione delle misure cautelari interdittive. Sicché i gravi indizi coincideranno con quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, anche indiretti, che sebbene non valgono di per sé a dimostrare oltre ogni dubbio l’attribuibilità dell’illecito all’ente con la certezza propria del giudizio di cognizione, tuttavia globalmente apprezzati nella loro consistenza e nella loro concatenazione logica, consentono di fondare, allo stato, una qualificata probabilità di colpevolezza,

L’apprezzamento dei gravi indizi deve quindi portare il giudice a ritenere l’esistenza di una ragionevole e consistente probabilità di responsabilità, in un procedimento che avvicina la prognosi sempre più ad un giudizio sulla colpevolezza, sebbene presuntivo in quanto condotto allo stato degli atti, ma riferito alla complessa fattispecie di illecito amministrativo attribuita all’ente indagato.

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