Con la recente ordinanza n. 38068 del 7 settembre 2021, la Corte di Cassazione è stata chiamata ad affrontare la dibattuta questione relativa all’astratta applicabilità al sequestro preventivo dei limiti al pignoramento previsti dall’art. 545 c.p.c. in relazione a somme rivenienti da trattamenti retributivi e pensionistici.
L’ordinanza in parola – che interviene, nello specifico, in una vicenda cautelare avente ad oggetto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme depositate sui conti correnti dei ricorrenti e da questi qualificate come emolumenti/retribuzioni – evidenzia l’esistenza sul punto di due orientamenti contrapposti sintetizzabili nei termini che seguono.
Secondo un primo indirizzo ermeneutico, l’art. 545 c.p.c. regolerebbe esclusivamente i rapporti tra privati, prevedendo eccezioni al principio generale della responsabilità patrimoniale volte a contemperare gli interessi del creditore e del debitore; pertanto, le norme in materia di impignorabilità previste dal codice di rito sarebbero inapplicabili al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non potendosi in tal caso assimilare la posizione dello Stato a quella di un qualsiasi creditore.
Secondo altro orientamento, i limiti alla pignorabilità posti dall’art. 545 c.p.c. sarebbero applicabili anche in sede penale, e non soltanto nei rapporti tra privati, in quanto posti a salvaguardia di trattamenti retributivi e pensionistici riconducibili all’area dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.
Preso atto della necessità di un intervento risolutivo del contrasto così sintetizzato, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del seguente quesito di diritto: se i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché quelle dovute a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione, o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.