Con informazione provvisoria n. 9 del 24 giugno 2021, le Sezioni Unite Penali hanno risposto ad un quesito relativo alla necessità che il provvedimento di sequestro preventivo di beni, finalizzato alla confisca, previsto dall’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora.
Sul punto, le Sezioni Unite hanno fornito risposta affermativa, con l’eccezione relativa al caso di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 240, comma secondo, cod. pen.