Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Viterbo, con ordinanza del 03 aprile 2024, si è nuovamente espresso in tema di recupero di crediti cartolarizzati ad opera di un servicer non iscritto all’albo, sospendendo la procedura di esecuzione immobiliare promossa da quest’ultimo.
Ciò, sul presupposto che tale soggetto, non essendo iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, sarebbe carente della legittimazione sostanziale e processuale.
A sostegno del proprio convincimento, il Giudice ha affermato che l’ordinanza della Cassazione n. 7243 del 18 marzo 2024, che aveva ammesso la possibilità che società prive dell’autorizzazione ex art. 106 TUB potessero procedere al recupero di crediti oggetto di cartolarizzazione, sarebbe “fallace sotto diversi profili di natura giuridica e in contrasto con i principi sanciti dalla medesima Corte di Cassazione a Sezioni Unite”, per aver considerato come non imperative (ma di natura regolamentare) le norme poste a fondamento dell’iscrizione nell’albo ex 106 TUB.
Come noto, la pronuncia della Cassazione aveva escluso il carattere imperativo delle norme di cui agli artt. artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B, connesse all’obbligo di iscrizione all’albo del servicer, e la conseguente rilevanza in termini di nullità virtuale ex art. 1418 comma 1 cc.
Il comma 1 di tale art. 1418 c.c. prevede infatti che “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”: secondo la Cassazione, quindi, la violazione degli obblighi di iscrizione dovrebbe limitarsi ad una dimensione meramente pubblicistica, con conseguente applicazione delle sole sanzioni ammnistrative e penali ivi previste.
Questo, invece, sul punto, il principio espresso dal Tribunale:
L’art. 2, comma 6, della 1. 130/1999 – a mente del quale l’attività di riscossione può essere svolta dai soli soggetti iscritti all’albo – rappresenta una norma imperativa. Infatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 8472/2022 ha sottolineato che le norme imperative non riguardano solo la struttura o il contenuto dei regolamenti, ma anche quelle che vietano direttamente o indirettamente la stipula di contratti in determinate condizioni. Pertanto, l’art. 106 TUB rientra in queste norme imperative, limitando la stipula di contratti per la riscossione dei crediti ai soli soggetti iscritti all’albo degli intermediari finanziari. La riscossione da parte delle società veicolo è riservata a tali soggetti iscritti, salvo delega ai subservicer. Questo requisito di iscrizione serve a proteggere gli interessi di chi ha acquistato titoli dalle società veicolo, assicurando che la riscossione sia effettuata da professionisti qualificati.
La sentenza del Tribunale di Viterbo, che si discosta dai principi espressi dalla Cassazione sopra richiamata, relativamente al servicer non iscritto all’albo, segue alla pronuncia del Tribunale di Modena del 26 marzo 2024, pubblicata in questa rivista al seguente link.