Il Tribunale di Firenze, con ordinanza datata 14 agosto 2024 (Pres. Governatori, Rel. Benincasa), si è pronunciato sulle conseguenze dell’omessa iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB del sub – servicer delegato dal servicer del recupero di un credito.
In particolare, l’ordinanza in questione, è stata emessa in sede di reclamo avverso il rigetto di un’istanza di sospensione di una procedura di espropriazione immobiliare, ed ha ravvisato la «la nullità, per contrarietà a norme imperative, dell’atto con cui [era stata] conferita la procura al soggetto delegato alla riscossione» del credito, in quanto quest’ultimo non era iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB.
Conseguentemente, la procedura di espropriazione è stata sospesa.
Si tratta, com’è evidente, di una pronuncia che si pone in netto contrasto con la più recente giurisprudenza nomofilattica.
Ed invero i giudici fiorentini hanno dichiarato espressamente di non aderire all’opposto orientamento enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024 (Pres. Travaglino, Rel. Fanticini): qui, infatti, si era affermato che, «dall’omessa iscrizione nell’albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l’autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del TUB)».