Il Tribunale di Modena, con ordinanza del 26 marzo 2024 ha dato seguito alla nota pronuncia della Cassazione n. 7243 del 18 marzo 2024, relativamente all’esercizio di attività finanziaria da parte di un servicer non iscritto all’albo di cui all’art 106 TUB, trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica per possibile abusivo esercizio attività finanziaria.
Come noto, tale pronuncia della Cassazione ha escluso il carattere imperativo delle norme di cui agli artt. artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B, connesse all’obbligo di iscrizione all’albo, e la conseguente rilevanza in termini di nullità virtuale ex art. 1418 comma 1 cc.
Il comma 1 di tale art. 1418 c.c. prevede infatti che “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”.
Secondo la Cassazione, quindi, la violazione degli obblighi di iscrizione dovrebbe essere limitata ad una dimensione meramente pubblicistica, con conseguente applicazione delle sole sanzioni ammnistrative e penali ivi previste.
Anche il Tribunale di Modena esclude l’applicazione della nullità virtuale ex art. 1418 comma 1 cc., ma lo fa non sul presupposto che le norme del TUB non siano norme imperative, bensì su quello che sussista una “diversa previsione di legge”, che applica appunto le previste sanzioni, evocata dal suddetto comma 1.
Pertanto, non accoglie l’istanza di sospensione del procedimento esecutivo, sul presupposto che l’inoperatività della nullità virtuale ex art. 1418, 1° comma c.c. del contratto, consegua direttamente dall’avere l’ordinamento previsto un sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all’autorità di vigilanza (alla Banca d’Italia) e presidiati anche da norme penali, come l’art. 132 TUB.
Secondo il Tribunale, inoltre, non è certo valutabile in sede di giudizio la paventata “concreta” ineffettività di tali sanzioni, sollevata da numerose pronunce di merito a giustificazione della nullità del contratto: la (mancata) reazione degli organi preposti è un dato che rimane sul piano della law enforcement; il giudice deve solo limitarsi a verificare se l’ordinamento predisponga rimedi alternativi (e destinati ad operare in preferenza, rispetto alla sussidiaria nullità virtuale di cui all’art. 1418, 1° comma, c.c.).
In conclusione, secondo il Tribunale di Modena, ciò risulta rispettato nel complesso normativo in esame, in ragione della previsione delle alternative sanzioni amministrative e penali di cui al Testo Unico Bancario.
Il Tribunale, più nel dettaglio, non manca di rimarcare il proprio parziale dissenso con le premesse espresse nella motivazione della pronuncia della Cassazione richiamata, laddove si afferma che la disciplina di cui agli artt. artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B, non sarebbe connotata in termini imperativi, non valendo di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell’economia”.
Ciò in quanto:
- sotteso alla disciplina di settore è direttamente il dettato costituzionale in tema di tutela del risparmio e della stabilità dei mercati finanziari (di cui al 1° comma dell’art. 47 Cost: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”)
- le disposizioni in esame enucleano una riserva di attività finanziaria in capo a soggetti dotati di precisi requisiti soggettivi (riferiti tanto alle persone giuridiche esercenti le attività, quanto alle persone fisiche che ne siano esponenti aziendali), la cui verifica è preliminare all’iscrizione all’Albo ex art. 106 TUB1.
Pertanto, conclude il Tribunale, ne deriva, in termini positivi e imperativi, generali ed astratti, il divieto di esercizio di attività finanziarie indirizzato alla generalità degli operatori economici, soggetti non iscritti al precitato Albo.