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Servizi di crowdfunding per le imprese: le disposizioni di Bankitalia

20 Maggio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Notizia originaria del 9 maggio 2024, modificata nelle parti in corsivo e sottolineato – Banca d’Italia, con atto di emanazione dell’8 maggio 2024, ha emanato il provvedimento del 6 maggio 2024, concernente le Disposizioni di attuazione dell’art. 4-sexies.1 del TUF, in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2024.

Le disposizioni seguono alla pubblica consultazione sul testo delle stesse, che si è chiusa lo scorso 22 gennaio 2024, e si applicano agli intermediari vigilati nella prestazione dei servizi di crowdfunding di cui all’art. 2, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2020/1503, nonché ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding.

Le disposizioni in oggetto dettano quindi le regole in tema di obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding verso le Autorità competenti.

Banca d’Italia ricorda che i servizi di crowdfunding per le imprese possono essere prestati da intermediari vigilati (banche, intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e SIM) oppure da soggetti specializzati (c.d. “fornitori specializzati di servizi di crowdfunding”), previa autorizzazione da parte delle autorità competenti.

La prestazione di servizi di crowdfunding per le imprese è disciplinata dal Regolamento (UE) 2020/1503 e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea su proposta dell’EBA e dell’ESMA.

A livello nazionale, il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 30, di modifica del TUF, in attuazione del Regolamento (UE) citato, ha, tra l’altro, individuato la Banca d’Italia e la Consob quali autorità competenti per l’esercizio dei poteri autorizzativi, nonché – secondo il riparto di competenze previsto dal TUF – regolamentari, di supervisione e sanzionatori sui fornitori di servizi di crowdfunding.

Il coordinamento tra le Autorità è realizzato attraverso un protocollo d’intesa.

La disciplina è integrata da disposizioni attuative emanate – nei limiti consentiti dalle norme europee, direttamente applicabili – dalla Banca d’Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze.

In particolare, Banca d’Italia richiama il Regolamento della Consob in materia di servizi di crowdfunding, che disciplina particolari aspetti del procedimento di concessione e revoca dell’autorizzazione ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding e alle SIM, alcuni obblighi informativi verso le Autorità competenti e verso il pubblico, nonché le comunicazioni di marketing.

Richiama inoltre gli Orientamenti di vigilanza pubblicati dalla Banca d’Italia in materia di governo societario, controlli interni, idoneità degli esponenti e due diligence sui titolari dei progetti.

Infine, con riguardo alle segnalazioni prudenziali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding, rinvia alla Circolare Banca d’Italia n. 286 del 17 dicembre 2013.

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