Determinano la nullità del contratto quadro di negoziazione e dei singoli ordini di acquisto solo le violazioni di norme imperative inficianti elementi intrinseci della fattispecie negoziale, salvo che la legge preveda espressamente la sanzione della nullità. L’inosservanza degli obblighi informativi, attivi e passivi, stabiliti dal TUIF e dal Regolamento Consob di attuazione, attenendo all’esecuzione del contratto, comporta l’inadempimento dello stesso e l’obbligo per l’intermediario di risarcire il danno subito dall’investitore.
Mentre vige la piena libertà di forma in capo all’intermediario circa le modalità delle informazioni previste agli artt. 26, lett. c), 28, lett. a) e b), 29, comma 2, Reg. Consob n. 11522, va acquisito e provato per iscritto il consenso prestato dall’investitore ex artt. 27, comma 2, e 29, comma 3, Reg. cit. Ne consegue che è inammissibile, ex art. 2725 c.c., la prova testimoniale tendente a dimostrare che l’investitore ha autorizzato l’esecuzione dell’ordine inadeguato nonostante le avvertenze ricevute, dovendo raggiungersi tale prova solo mediante esibizione del documento sottoscritto o confessione.
All’intermediario è fatto obbligo, ai fini della valutazione di adeguatezza dell’investimento, di tenere conto, in ogni caso, di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati, anche se difforme dal contenuto della scheda sottoscritta dall’investitore ex art. 28 lett. a).