La vicenda di cui sono stati investiti i Giudici di merito (nei diversi gradi di giudizio) atteneva alla presunta nullità/annullamento dell’investimento effettuato dalla cliente, riguardante l’acquisto di titoli obbligazionari indicizzati al MIB30.
La cliente aveva sostenuto, preliminarmente, la falsità materiale dell’ordine di acquisto degli strumenti finanziari, assumendo che la crocetta presente sull’ordine di acquisto, relativa alla segnalazione del “conflitto di interessi” della Banca nella negoziazione, era stata apposta successivamente, in quanto nel documento consegnato alla cliente tale indicazione era assente.
Inoltre, l’odierna appellante aveva affermato che il contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento in essere con la Banca era da dichiararsi nullo in quanto non sottoscritto da parte del funzionario che raccolse la proposta della cliente.
Trasversalmente, in ogni caso, la difesa avversaria deduceva motivi di nullità/annullamento dell’ordine di investimento in quanto eseguito :
a. in conflitto di interessi (violazione sancita dall’art. 27 Regolamento Consob n. 11522/1998) senza una adeguata informativa da parte della Banca in sede di negoziazione dello strumento finanziario;
b. in mancanza di una segnalazione di non adeguatezza dell’investimento (violazione sancita dall’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998);
c. mediante “sollecitazione all’investimento” da parte dei funzionari della Banca.
Esaminate le questioni sottoposte all’attenzione del Giudice del gravame, la domanda di nullità dell’ordine ai sensi dell’art. 23 del T.U.F. è stata ritenuta non accoglibile in quanto il contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento indicava che “un esemplare del presente contratto … rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarvi …” e, dunque, una tale dichiarazione faceva presupporre la consegna del documento ai clienti. Tale ragionamento si allineava peraltro con l’orientamento Giurisprudenziale di legittimità (Cass. Civ., Sez. I, 22-3-2012, n. 4564), nonchè di merito (Corte d’Appello di Torino, 3-4-2012) secondo cui la conclusione del contratto si doveva ritenere presunta già solo con la sottoscrizione dei clienti, considerata la “funzione protettiva e informativa del soggetto debole investitore” dell’art. 23 TUF.
Riguardo, invece, alla presunta sussistenza di una violazione dell’art. 27 del Regolamento Consob citato, la Corte d’Appello ha ritenuto che sia “sufficiente e adeguata la espressa attestazione di avere ricevuto previamente il foglio illustrativo del titolo (che è manifestamente il medesimo che costituisce oggetto dell’ordine di acquisto), ove è espressa chiaramente, con adeguata illustrazione, la sussistenza del conflitto”.
In ordine alla questione relativa alla non adeguatezza dell’investimento, la Corte adita ha ritenuto che mancavano le allegazioni specifiche per “individuarne la natura ed illustrarne la sussistenza”, laddove peraltro le caratteristiche del prestito obbligazionario non facevano in alcun modo presumere la sussistenza di ragioni di non adeguatezza dell’investimento.
Da ultimo, non poteva ritenersi sussistente la violazione di alcuna norma attinente la sollecitazione all’investimento da parte della Banca, considerato il rapporto in essere tra le parti e, soprattutto, non essendo stata dimostrata la presenza di una offerta ai sensi dell’art. 1336 cod. civ. diretta ad un numero indeterminato di investitori (sul punto, come da noi indicato, la Corte ha richiamato quanto già affermato dalla Cass. Civ., Sez. I, 19-10-2012, n. 18039).