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Giurisprudenza

Servizi di investimento e responsabilità degli enti ponte

12 Ottobre 2022

Decisione ACF, 11 ottobre 2022, n. 5909 – Pres. Barbuzzi, Rel. Morgante

Di cosa si parla in questo articolo

Con Decisione n. 5909 dell’11 ottobre 2022, l’ACF si è espresso in materia di responsabilità degli enti ponte per violazione degli obblighi informativi e di adeguatezza nella prestazione di servizi di investimento svolti dall’azienda ceduta.

Alle vicende che coinvolgono gli enti-ponte, e per incorporazione gli istituti bancari cessionari di tali enti, deve ritenersi applicabile l’art. 58 del Tub e non l’art. 2560 c.c., essendo il conferimento di azienda in materia bancaria oggetto di una normativa di carattere speciale; la conseguenza, pertanto, è che al cessionario si trasferisce anche l’obbligazione di natura sanzionatoria per illecito precontrattuale della banca cedente.

Alla cessione di aziende bancarie non trova applicazione l’art. 2560, comma 2°, cod. civ. Pertanto, il cessionario risponde anche dei debiti relativi all’azienda ceduta che non risultano dalle scritture contabili, quali sono appunto gli eventuali debiti nei confronti dei clienti ai quali sia stato prestato un servizio di investimento.

Inoltre, per quanto riguarda la cessione di un’azienda bancaria avvenuta nell’ambito di una procedura di risoluzione bancaria, l’esclusione della responsabilità del cessionario non può essere ricavata dalla normativa europea, così come recepita nell’ordinamento italiano.

Infatti, da questa disciplina si può solo ricavare che gli azionisti e gli obbligazionisti subordinati della banca risolta non possono vantare alcuna pretesa.

In particolare, evidenzia l’ACF, il d.lgs. 180/2015 è da interpretarsi a sostegno di tale assunto, in quanto prevede la trasmissione di tutti i rapporti, attivi e passivi, dalla banca in default all’ente-ponte, con esclusione solamente di alcune categorie di rapporti, tra i quali tuttavia non rientrerebbe il debito da illecito extracontrattuale, precontrattuale o contrattuale da violazione di disposizioni del Tuf: l’art. 47, comma 7, del summenzionato decreto, richiamato nel provvedimento della Banca d’Italia del 22 novembre 2015, si riferisce in particolare all’esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti, mentre le “pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d’investimento, anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario” sono “rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l’esigenza di preservare la continuità operativa dell’azienda bancaria”.

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