1) L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una persona fisica la quale, in forza di un contratto come un contratto finanziario differenziale concluso con una società finanziaria, effettua operazioni finanziarie tramite tale società, può essere qualificata come «consumatore», ai sensi di detta disposizione, qualora la conclusione di tale contratto non rientri nell’ambito dell’attività professionale di tale persona, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Ai fini di tale qualificazione, da un lato, fattori quali il fatto che detta persona abbia compiuto un numero elevato di operazioni in un lasso di tempo relativamente breve o che abbia investito ingenti somme in tali operazioni sono, in quanto tali, in linea di principio irrilevanti e, dall’altro, il fatto che la medesima persona sia un «cliente al dettaglio», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 12), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, è, in quanto tale, in linea di principio irrilevante.
2) Il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, ai fini della determinazione del giudice competente, un’azione di responsabilità civile per fatto illecito proposta da un consumatore rientra nell’ambito di applicazione del capo II, sezione 4, di tale regolamento qualora essa sia inscindibilmente connessa a un contratto effettivamente concluso tra quest’ultimo e il professionista, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.