La presente controversia verte sulla contestata violazione di obblighi informativi e sulla non adeguatezza di investimenti proposti in regime di consulenza.
In particolare, evidenzia l’ACF, dai questionari del 6 agosto 2008 e dell’8 ottobre 2012 risulta un apprezzabile innalzamento del profilo di rischio del cliente, che da medio diviene alto, senza che sia rintracciabile in base alla documentazione e alle considerazioni versate in atti dal resistente alcun elemento che possa dare sostegno a tale incremento.
Dagli stessi questionari emergono, inoltre, incongruenze e contraddizioni circa l’effettivo livello di conoscenza in materia finanziaria e per tipologie di strumenti finanziari del cliente.
Il che ha indotto il Collegio ACF ad affermare la strumentalità di entrambi i questionari.
Quanto agli obblighi di informazione attiva, l’ACF rileva che i moduli d’ordine afferenti alle operazioni d’investimento riportano solo dichiarazioni generiche e standardizzate di presa visione ed accettazione della documentazione, sul carattere illiquido dei titoli (con la dicitura “titolo non quotato”) e sulla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi.
Non può dirsi, dunque, che la banca collocatrice abbia messo a disposizione del cliente odierno Ricorrente un set informativo adeguato e completo, su cui poter fondare scelte d’investimento effettivamente consapevoli rispettando gli obblighi informativi.
Il che radica la responsabilità della banca resistente, quale soggetto incorporante l’originaria banca collocatrice, sotto il profilo risarcitorio.