Il 14 aprile 2022 è stato pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana un Provvedimento della Banca d’Italia, riguardante le notifiche dovute dagli operatori telefonici e dai soggetti che emettono strumenti cd. “a spendibilità limitata”, che modifica il Provvedimento dell’11 ottobre 2018 di attuazione del Titolo II del d.lgs. n. 11 del 2010.
In particolare, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti in capo ai destinatari del Provvedimento, viene eliminato l’obbligo, finora previsto, di effettuare una comunicazione annuale. Continua invece a sussistere l’obbligo di comunicare alla Banca d’Italia eventuali cambiamenti rispetto alle informazioni già rese e resta ferma la possibilità, per la stessa Banca d’Italia, di richiedere una nuova notifica contenente informazioni aggiornate qualora lo reputi necessario.
Con esclusivo riferimento ai soggetti che emettono strumenti cd. “a spendibilità limitata”, si segnala che – a seguito della pubblicazione degli “Orientamenti EBA sull’esclusione relativa alle reti limitate a norma della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno”, che contengono indicazioni e chiarimenti in merito al perimetro di esclusione degli strumenti di pagamento a spendibilità limitata – le Autorità nazionali devono effettuare una nuova valutazione di tutti gli strumenti ad esse già notificati.
A tal fine, le Società già iscritte nella apposita appendice dell’albo degli Istituti di pagamento dovranno inviare alla Banca d’Italia una specifica comunicazione che illustri nuovamente l’operatività posta in essere e la sua riconducibilità al perimetro di esclusione in parola. Tale notifica potrà essere inviata nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 1° settembre 2022 avvalendosi del modello utilizzato in sede di prima comunicazione e non dovrà essere corredata da certificazioni. Salvo diversa comunicazione da parte della Banca d’Italia, le Società continueranno ad essere iscritte nel citato albo.