Con Risposta n. 214 del 26 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, al servizio di accettazione dei pagamenti mediante carte e SDD, con particolare riguardo all’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto per i servizi di natura finanziaria dall’art. 10, comma 1, numero 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Come ricorda l’Agenzia, al fine di individuare il corretto trattamento IVA dei suddetti servizi forniti è necessario verificare se siano riscontrabili in merito agli stessi i presupposti del regime di esenzione, tenendo conto dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nel caso di specie, i servizi forniti consistono precipuamente nell’indirizzare, ricevere, trasmettere e saldare i fondi oggetto delle disposizioni di pagamento.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta allegata, l’Agenzia ha ritenuto applicabile il regime di esenzione da IVA sul presupposto che i servizi forniti risultano idonei a generare per i soggetti coinvolti dalle operazioni economiche sottostanti esposizioni finanziarie a credito o a debito produttive degli effetti propri delle operazioni “finanziarie”, così come individuate dalla normativa comunitaria e nazionale, suscettibili di incidere nella sfera giuridica ed economica dei soggetti cui sono indirizzati.