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Giurisprudenza

Servizi d’investimento: il cliente deve provare l’insufficienza informativa

20 Dicembre 2021

Cassazione Civile, Sez. VI, 09 agosto 2021, n. 22513 – Pres. Bisogni, Rel. Fidanzia

Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione è intervenuta in materia di obblighi informativi ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998.

Prendendo le mosse da quanto già precedentemente statuito, la Suprema Corte osserva come la controricorrente avesse regolarmente adempiuto agli obblighi informativi sulla stessa gravanti, avendo preliminarmente raccolto, al momento della sottoscrizione del contratto quadro, il profilo finanziario dei soggetti investitori ed avendo sottoposto a questi (che le hanno sottoscritte antecedentemente all’ordine di acquisto delle azioni) le schede contenenti le caratteristiche descrittive dei titoli, nelle quali era stato dato atto della loro specifica rischiosità.

Non v’è dubbio che, a differenza di quanto lamentato, le informazioni contenute nelle schede non consistevano in alcun modo in generiche frasi standard “prestampate”, riguardando invero i profili di rischio dello specifico strumento di investimento.

A tal proposito, è opportuno osservare come già la Corte, con la pronuncia n. 10111/2018, proprio con riguardo alle modalità di adempimento degli obblighi informativi, avesse precisato come tale allegazione dovesse concretizzarsi nella individuazione delle informazioni che la banca avrebbe omesso di fornire, dovendo il giudice attenersi ai fatti posti alla base della domanda attorea senza poter desumere l’inadempimento dalla mancata offerta di informazioni.

In particolare, si è precisato come l’onere di deduzione debba essere sufficientemente specifico in quanto necessario a consentire alla banca di provare il proprio adempimento.

Pertanto, rigettando il ricorso, si è arrivati ad affermare che in una situazione come quella di specie in cui l’intermediario aveva dimostrato, attraverso la produzione delle schede sottoscritte contenenti (i) la descrizione delle caratteristiche dei titoli acquistati e (ii) dei rischi specifici degli investimenti, di aver adempiuto ai propri doveri informativi, non poteva ritenersi sufficiente per il cliente allegare un generico inadempimento informativo, essendo suo onere allegare e/o dimostrare – ai fini del nesso di causalità – che le informazioni ricevute erano chiaramente insufficienti o errate ed avessero cosi compromesso la reale valutazione del rischio insito nell’operazione di investimento.


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