WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia EIOPA dei benchmark
www.dirittobancario.it
Flash News

Servizi finanziari conclusi a distanza: il Parlamento UE sulla proposta di Direttiva

13 Aprile 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Il Parlamento europeo ha pubblicato la propria posizione in merito alla proposta di direttiva che modifica la direttiva 2011/83/UE relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE.

Il contesto di applicazione

Negli ultimi 20 anni la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ha subito un rapido cambiamento, con l’abbandono del fax e l’emergere di nuovi operatori e modelli commerciali.

I consumatori sono diventati sempre più propensi ad utilizzare strumenti digitali per l’acquisto di prodotti e servizi finanziari, spingendo gli operatori ad adeguare le loro pratiche di commercializzazione.

La pandemia di Covid-19 ha ulteriormente accelerato questo processo, portando alla crescita degli acquisti online in generale.

La direttiva 2002/65/CE ha svolto un ruolo importante nell’assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori nel settore bancario, anche per quanto riguarda l’acquisizione digitale di clienti.

Alla luce di ciò, la Commissione ha inserito la direttiva tra gli atti da sottoporre a un riesame REFIT e nel 2021 ha effettuato una valutazione d’impatto, che ha portato alla proposta legislativa di cui sopra.

Le novità della Direttiva sui servizi finanziari conclusi a distanza

La direttiva 2002/65/CE riguardante la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ha l’obiettivo di promuovere la libera circolazione dei servizi finanziari nel mercato unico, armonizzando le norme a tutela dei consumatori in questo settore e garantendo un alto livello di protezione per i consumatori.

La direttiva si applica orizzontalmente a qualsiasi servizio bancario, creditizio, assicurativo, pensionistico individuale, di investimento o di pagamento acquisito tramite comunicazione a distanza, ovvero senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore.

La direttiva stabilisce le informazioni che devono essere comunicate al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza (informazioni precontrattuali), il diritto di recesso del consumatore per determinati servizi finanziari e le norme sui servizi e le comunicazioni non richieste.

La proposta di Direttiva sui servizi finanziari conclusi a distanza mira a semplificare e modernizzare il quadro legislativo, abrogando la direttiva vigente e includendo gli aspetti pertinenti dei diritti dei consumatori per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza nell’ambito della direttiva sui diritti dei consumatori.

Le modalità di intervento della Direttiva

La nuova Direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori mantiene l’obiettivo generale di promuovere la prestazione di servizi finanziari nel mercato interno, garantendo al tempo stesso un elevato livello di tutela dei consumatori.

La proposta di Direttiva prevede cinque modalità per raggiungere questo obiettivo.

Piena armonizzazione delle norme – Garantisce lo stesso livello elevato di tutela dei consumatori in tutti gli Stati membri dell’UE. Questo significa che le norme saranno simili per tutti i prestatori di servizi finanziari e ai consumatori saranno garantiti gli stessi diritti.

Ricevimento tempestivo di informazioni precontrattuali chiave in modo chiaro e comprensibile, in formato elettronico o cartaceo, garantisce la necessaria trasparenza e responsabilizza il consumatore. La proposta disciplina quali informazioni precontrattuali devono essere fornite, stabilendone modalità e tempistiche.

Il diritto di recesso è un diritto fondamentale del consumatore, che è stato rafforzato attraverso l’obbligo per i professionisti di fornire un pulsante di recesso quando il consumatore conclude un contratto di servizi finanziari a distanza per via elettronica. Inoltre, il professionista deve trasmettere una comunicazione del diritto di recesso se le informazioni precontrattuali sono ricevute meno di un giorno prima della conclusione del contratto.

Norme speciali per tutelare i consumatori quando concludono contratti di servizi finanziari in formato elettronico. In particolare, vengono disciplinati in modo puntuale gli obblighi di informazione che il professionista deve adempiere nei confronti del consumatore, e il consumatore ha sempre la possibilità di interagire con un essere umano che rappresenta il professionista.

Infine, la proposta rafforza le norme in materia di applicazione per quanto riguarda la prestazione di servizi finanziari a distanza, estendendo le norme sull’applicazione e sulle sanzioni attualmente applicabili nella direttiva sui diritti dei consumatori ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, comprese le modifiche introdotte dalla direttiva sulla migliore applicazione e sulla modernizzazione per quanto riguarda le sanzioni in caso di infrazioni transfrontaliere diffuse.

 

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter