Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.
In the current legal system, the purpose of civil liability law is not only to make the victim of a tort whole again, but also to deter and punish the wrongdoer. The American doctrine of punitive damages is not ontologically in contrast with Italian public policy. However, a foreign judgment containing a punitive element of such kind may be recognized subject to the condition that it is based on precise normative grounds ensuring in the jurisdiction of origin the predictability of punishment and its outer quantitative limits. The national enforcing court must focus solely on the effects of the foreign judgment and on their compatibility with public policy. (tr. Francesco Quarta)