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Giurisprudenza

Alle Sezioni Unite il compito di stabilire se la dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria è ricorribile per Cassazione ex art. 111 cost.

8 Marzo 2016

Domenico Siracusa

Cassazione Civile, Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3472 (Pres.Ceccherini, Rel. Ragonesi)

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

La questione riguarda se il diniego di ammissione al concordato preventivo – senza che sia intervenuta contemporanea o successiva dichiarazione di fallimento[1] – sia ricorribile o meno per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

Preliminarmente, è opportuno rammentare che – si ritiene – possono formare oggetto di ricorso straordinario per Cassazione esclusivamente i provvedimenti che abbiano le caratteristiche della definitività e della decisorietà (v. ex multis Cass. Civ., Sez. I, n. 17520/2015, reperibile in questa rivista; cfr. contenuti correlati).

Nel caso in esame, non sussistono dubbi sul carattere decisorio della dichiarazione di inammissibilità della proposta concordataria “essendo evidente che la detta inammissibilità preclude la possibilità di dar corso alla procedura concorsuale con tutte le ovvie conseguenze sulla situazione soggettiva del richiedente”.

Resta incerto se il provvedimento in questione abbia carattere definitivo, in quanto non rimane preclusa, di per sé, la possibilità per l’interessato di proporre una nuova domanda di concordato.

La questione prospettata alle Sezioni Unite è quindi di particolare importanza, poiché riguarda la definizione del concetto di definitività, soprattutto quando si tratti di mere “violazioni procedimentali” (come nel caso di specie). Infatti, precisa la Corte, “ci si può interrogare se corrisponda al principio costituzionale del giusto processo imporre al richiedente il concordato di presentare una nuova domanda, dando così corso ad una nuova ulteriore procedura, gravosa quanto a tempi e costi”, anche qualora l’impugnazione verta su “vizi del procedimento concordatario in sé che non investono direttamente la proposta concordataria in quanto tale”.

 


[1] E’ pacifico che nel caso di diniego dell’omologazione (o di ammissione) al concordato con dichiarazione di fallimento – contestuale o immediatamente successiva al diniego – l’unico rimedio esperibile è  l’impugnazione della sentenza di fallimento ex art 18 1.f. (v. ex multis Cass. Civ. Sez. Un 1521/13, in italgiure.it).

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