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SFDR: chiarimenti ESAs sui progetti di RTS

3 Giugno 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Le tre autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA e ESMA – ESAs) hanno pubblicato oggi un documento recante chiarimenti sul progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) dalle stesse emesse nell’ambito del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

I chiarimenti riguardano in particolare 

che trattano rispettivamente nel dettaglio 

  • il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 2a, paragrafo 3, dell’articolo 4, paragrafi 6 e 7, dell’articolo 8, paragrafo 3, dell’articolo 9, paragrafo 5, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 4, SFDR
  • il contenuto e la presentazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’articolo 9, paragrafo 6, e dell’articolo 11, paragrafo 5, SFDR.

Lo scorso 6 aprile la Commissione europea ha adottato un regolamento delegato contenente le disposizioni di entrambe le bozze di RTS. I presenti chiarimenti non fanno tuttavia riferimento al testo adottato dalla Commissione europea. 

In assenza del regolamento delegato, le ESAs hanno pubblicato una dichiarazione di vigilanza nel febbraio 2021 per mitigare il rischio di un’applicazione non uniforme delle norme del SFDR, aggiornandola poi nel marzo 2022.

Nel novembre 2021 la Commissione europea ha annunciato la proroga al 1° gennaio 2023 dell’applicazione degli RTS. 

Con il presente documento, le ESAs forniscono chiarimenti su profili chiave degli RTS, ed in particolare su:

  • uso di indicatori di sostenibilità;
  • informazioni sui principali effetti negativi (PAI);
  • informazioni sui prodotti finanziari;
  • investimenti diretti e indiretti;
  • informazioni sui prodotti finanziari ecosostenibili;
  • informazioni connesse al principio di “non arrecare danni significativi” (do no significant harm – DNSH);
  • informazioni sui prodotti con opzioni di investimento.
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