Pubblicate le risposte fornite dalla Commissione europea alle domande trasmesse dalle Autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA, EIOPA, insieme ESAs) sul regime del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR).
In particolare, le risposte hanno ad oggetto:
- la possibilità per i partecipanti ai mercati finanziari di non considerare i principali effetti negativi a livello di entità ma solo a livello di prodotto;
- gli obblighi informativi in caso di consulenza in materia di investimenti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), se da adempiersi a livello contrattuale o per ogni singola raccomandazione;
- la comunicazione dei principali effetti negativi in caso di consulenza in materia di investimenti con riferimento alla raccolta delle informazioni dalle società emittenti non finanziarie;
- il rispetto degli obblighi del Regolamento SFDR nel caso in cui la consulenza abbia ad oggetto solo prodotti non rientranti nel suo ambito di applicazione
- le deroghe di cui all’articolo 17 del Regolamento SFDR rispetto alle persone fisiche o ai lavoratori autonomi;
- l’applicazione del regime di trasparenza degli articoli 6 e 7 del Regolamento SFDR ai prodotti finanziari esistenti alla data di sua prima applicazione;
- i limiti di comunicazione delle caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario nel caso in cui gli investimenti non siano diretti a società con una buona governance;
- l’applicazione dell’articolo 8 o dell’articolo 9 del regolamento SFDR a prodotti finanziari che investono esclusivamente in titoli di Stato applicando una strategia di investimento ESG.
È inserita altresì una domanda che concerne il regime di trasparenza precontrattuale del Regolamento SFDR come coordinato con quello del Regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (Regolamento Tassonomia).