Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 luglio 2022 il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR) con le nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS).
In particolare, gli RTS specificano:
- i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo»;
- il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità;
- nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.
Il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 si applica dal 1 gennaio 2023 e integra il Regolamento sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
Il Regolamento si basa sui progetti di norme tecniche emanati dalle ESAs il 4 febbraio 2021 ed il 22 ottobre 2021, e trasfusi dalla commissione lo scorso 6 aprile in un Regolamento unitario.
Le informazioni oggetto del presente Regolamento, che integrano l’SFDR, devono essere fornite in modo gratuito e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante.
In tal senso, le informazioni devono essere di facile lettura, devono utilizzare caratteri leggibili e uno stile che agevoli la comprensione.
In allegato al Regolamento delegato (UE) 2022/1288 vengono forniti i modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni, con possibilità di adeguare dimensione e tipologia dei caratteri, nonché i colori.
Le informazioni vengono fornite in un formato elettronico che consente la ricerca al suo interno.
Nel caso delle informazioni sui siti web, devono essere indicate chiaramente la data di pubblicazione e quella di ogni eventuale aggiornamento. Nel caso le informazioni siano contenute in file scaricabili, nel nome del file dev’essere indicata la cronologia delle versioni .
Laddove disponibili, devono essere forniti gli identificativi della persona giuridica (LEI) e i numeri internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) riferibili ai soggetti o ai prodotti finanziari oggetto delle informazioni.