L’ESMA ha pubblicato un aggiornamento alle proprie Q&A sul reporting delle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del Regolamento (EU) 2015/2365 (SFTR).
L’aggiornamento integra gli Orientamenti dell’ESMA sulle segnalazioni ai sensi degli articoli 4 e 12 dell’SFTR dell’ESMA. Le domande e risposte sono state aggiornate per semplificare la rendicontazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) quando viene utilizzato un gestore di portafoglio esterno.
In particolare, sottolinea l’ESMA, come indicato nel paragrafo 62 degli Orientamenti sopracitati, in caso di delega della segnalazione, la controparte delegante (soggetta all’obbligo di segnalazione) dovrebbe fornire tempestivamente al soggetto che trasmette la segnalazione tutte le informazioni relative alla SFT; la controparte è inoltre responsabile della correttezza di tali informazioni. Al contempo, il soggetto che trasmette la segnalazione dovrebbe assicurare che le controparti segnalanti siano informate in merito ai dati segnalati per loro conto, ai risultati derivanti dall’elaborazione dei dati da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni e ai relativi problemi di segnalazione o qualità dei dati, se del caso.
Inoltre, continua l’ESMA, la controparte o l’entità responsabile della segnalazione dovrebbe calcolare il riutilizzo stimato della garanzia (campo 4.9) o della liquidità reinvestita (4.13) per ciascuna componente della garanzia e per tutte le SFT concluse.