Con Risposta n. 5 del 21 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari previsti per le Società di Gestione del Risparmio (SGR).
L’Agenzia si sofferma in particolare sulle modalità di adempimento degli obblighi di segnalazione nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (Modello 770), oggetto della risoluzione n. 101/E del 19 novembre 2014, previsti per le società di gestione del risparmio, nel caso in cui la cessione delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani, diversi dai fondi immobiliari, e dei fondi lussemburghesi storici, sia avvenuta senza l’intervento della SGR in qualità di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 26 quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.