La presente vicenda giudiziaria trae origine da un contratto di affitto d’azienda intercorrente tra la Società affittuaria e una Società di gestione del risparmio, quest’ultima aveva stipulato il contratto di affitto d’azienda stesso nell’interesse di un Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso alla medesima facente capo. La suddetta SGR venne posta in liquidazione coatta amministrativa nelle more di un contenzioso, instauratosi tra la stessa in qualità di parte convenuta in giudizio e la Società affittuaria in qualità di parte attrice, avente ad oggetto taluni interventi asseritamente non effettuati dalla Società di gestione del risparmio ed aventi tra l’altro la finalità di rendere possibile l’esercizio da parte dell’Affittuaria dell’attività per la quale il contratto di affitto d’azienda in questione fu sottoscritto. Conseguenzialmente il competente Tribunale adito dichiarò la domanda giudiziale improcedibile.
A seguito di una ulteriore declaratoria di improcedibilità della domanda in appello ai sensi dell’art. 83 T.u.b., dal quale può desumersi l’impossibilità di proseguire le azioni contro la banca in liquidazione, la Società affittuaria decise di ricorrere per Cassazione. In particolare la ricorrente medesima sostenne la pregiudizialità, rispetto alla procedibilità della domanda, della questione circa l’asserita legittimazione processuale passiva del Fondo immobiliarechiuso anziché della SGR. La Suprema Corte ritenendo il motivo inammissibile fa notare che “i fondi comuni d’investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel T.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998, e successive modificazioni), sono privi di autonoma soggettività giuridica, costituendo patrimoni separati della società di gestione del risparmio”, la Sentenza de qua continua poi riaffermando il principio di diritto dalla stessa Sezione già precedentemente espresso nella Cassazione Civile, Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605 ed a tenore del quale “in caso di acquisto nell’interesse del fondo, l’immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia”.
La Suprema Corte ha pertanto colto l’occasione al fine di consolidare il suo preferibile indirizzo giurisprudenziale in tema di soggettività giuridica dei fondi immobiliari chiusi, soggettività per l’appunto non rinvenibile in quanto costituenti patrimoni separati della società di gestione del risparmio cui fanno capo. Concordemente con quanto precede il Giudice di legittimità di ultima istanza si discosta altresì dalla sentenza della sezione specializzata imprese Tribunale di Milano, 10 giugno 2016, n. 7232 la quale, intervenuta medio tempore tra la suddetta Cassazione Civile, Sez. I, 15 luglio 2010, n. 16605 e la Pronuncia di cui si discorre, aveva invece valorizzato taluni elementi interpretativi che tendevano ad affermare l’autonomia patrimoniale del fondo comune di investimento rispetto al patrimonio della SGR di riferimento.