L’EBA ha pubblicato la sua proposta finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i criteri per identificare i soggetti del sistema bancario ombra (shadow banking entities) ai fini delle segnalazioni di vigilanza riguardanti le grandi esposizioni.
La proposta finale di RTS sottolinea come le entità che svolgono attività o servizi bancari e che sono state autorizzate e sottoposte a vigilanza conformemente al quadro prudenziale dell’Unione europea non devono essere considerate entità bancarie ombra.
Per le entità stabilite in un paese terzo, il progetto di RTS fa delle distinzioni.
Gli enti non sono identificati come entità bancarie ombra (shadow banking entities) a condizione che siano autorizzati e vigilati da un’autorità di vigilanza che applica la regolamentazione e la vigilanza bancaria sulla base almeno dei principi fondamentali di Basilea per un’efficace vigilanza bancaria.
Altre entità non sono identificate come entità bancarie ombra a condizione che siano soggette a un regime regolamentare riconosciuto come equivalente a quello applicato nell’Unione europea per tali entità.
Le imprese incluse nella vigilanza consolidata di un ente esulano dall’ambito di applicazione della presente proposta di RTS.
Inoltre, la proposta di RTS chiarisce che le controparti centrali (CCP) non sono identificate come entità bancarie ombra quando effettuano esclusivamente operazioni di compensazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).
La proposta di RTS è stata sviluppata in osservanza delle linee guida EBA sui limiti delle esposizioni verso soggetti del sistema bancario ombra che svolgono attività bancarie al di fuori di un quadro regolamentato di cui all’articolo 395, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2015/20).
Inoltre, l’articolo 394, paragrafo 4, del CRR conferisce mandato all’EBA di sviluppare degli RTS per specificare i criteri per l’identificazione delle entità bancarie ombra, tenendo conto degli sviluppi internazionali e degli standard concordati a livello internazionale.