Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all’art. 11 del d.lgs. 74/2000 punisce due distinte condotte, l’alienazione simulata ed il compimento di atti fraudolenti:
- l’alienazione è “simulata” quando è finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti.
- l’atto è fraudolento quando sia idoneo a rappresentare ai terzi una realtà (la riduzione del patrimonio del debitore) non corrispondente al vero, mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa l’azione di recupero del bene in tal modo sottratto alle ragioni dell’Erario.
In particolare, nel caso di specie, deve ritenersi integrata la fattispecie di reato in quanto l’imputato aveva creato uno schermo formale, tra il proprio patrimonio personale e il proprio patrimonio immobiliare conferito in uno sham trust (che configura un trust ove disponente e trustee coincidono) con l’unica finalità di eludere il fisco, continuando ad amministrare i beni e conservandone la piena disponibilità.