Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/517 della Commissione dell’11 febbraio 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/2361 per quanto riguarda le modalità di pagamento dei contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico.
In particolare, la Direttiva prevede che:
- ogni anno, entro cinque giorni lavorativi dall’emissione da parte della BCE degli avvisi di contribuzione in conformità dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1163/2014, e comunque entro il 7 luglio dell’anno nel quale sono emessi gli avvisi di contribuzione, la BCE fornisce al Comitato i dati su ciascun soggetto obbligato al pagamento del contributo utilizzati dalla BCE in tale anno per stabilire i contributi per le attività di vigilanza in conformità del regolamento UE) n. 1163/2014;
- l’avviso di pagamento del contributo specifichi l’importo del contributo individuale annuale, o dell’acconto anticipato di cui all’articolo 4 bis, e il modo in cui il contributo annuale o l’acconto anticipato deve essere pagato. L’avviso di pagamento del contributo è debitamente motivato in relazione agli aspetti fattuali e giuridici della decisione relativa al contributo individuale o della decisione relativa all’acconto anticipato.
Inoltre, in ragione del passaggio della BCE da un sistema di emissione di avvisi di contribuzione ex ante a un sistema di emissione ex post ha determinato una lacuna nella trasmissione dei dati dalla BCE al Comitato per il periodo compreso fra dicembre 2019 e giugno 2021. Per assicurare che il Comitato sia in condizione di raccogliere le risorse destinate a coprire le sue spese amministrative per il 2021 sulla base dei dati di cui dispone all’inizio di tale anno, sono state introdotte disposizioni transitorie per l’esercizio finanziario 2021.