La Cassazione civile con ordinanza n. 9382/2018 del 16.04.2018, ha ribadito il principio, già enunciato nei precedenti provvedimenti n. 20620 e n. 20617 del 31.08.2017, n. 16861 del 07.07.2017 e n.12937 del 23.05.2017, secondo cui in tema di intermediazione nella vendita di prodotti finanziari, le singole operazioni, in quanto contratti autonomi, benché esecutivi del contratto quadro, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni non può rinvenirsi nel contratto quadro, senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro. L’obbligo di informazione “attiva”, circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione così come quello che impone alla banca di astenersi dal compiere operazioni inadeguate si collocano in epoca successiva alla stipula del contratto quadro e pertanto a fronte di un loro inadempimento è possibile dichiarare la risoluzione del singolo ordine impartito dall’intermediario.
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