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Giurisprudenza

Sinistri stradali: azione risarcimento proponibile con posta privata

6 Settembre 2022

Cassazione Civile, Sez. VI, 05 luglio 2022, n. 21211 -Pres. Graziosi, Rel. Guizzi

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza n. 21211 del 05 luglio 2022 la Corte di Cassazione (Pres. Graziosi, Rel. Guizzi) ha esaminato il tema delle condizioni di proponibilità della domanda di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è obbligo di assicurazione, disciplinata dall’art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice Assicurazioni Private).

Tale norma prevede che la richiesta debba essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tuttavia, precisa la Cassazione, la domanda all’assicuratore può essere assolta con mezzi equipollenti qualora essi consentano di provare l’avvenuta ricezione da parte dei destinatari. 

In tal senso, va escluso che la domanda di risarcimento ex art. 145 Codice Assicurazioni Private possa essere equiparata ad un atto giudiziario, nel qual caso si applicherebbe il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 10 gennaio 2020, n. 299) secondo cui deve ritenersi inesistente e non sanabile la notificazione degli atti “processuali” eseguita mediante servizio postale non gestito dalla società Poste Italiane S.p.a.

Diversamente, la domanda di risarcimento ex art. 145 Codice Assicurazioni Private va qualificata, in continuità con la più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. Sez. 3, sent. 31 luglio 2017, n. 18940) come mera “istanza risarcitoria“, funzionale a consentire una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale. 

Ne consegue che deve ritenersi pienamente ammissibile la domanda risarcitoria ex art. 145 cod. assicurazioni inoltrata all’assicuratore a mezzo posta privata anziché a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

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