Con Delibera n. 19446, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2015 ed entrata in vigore lo scorso 3 dicembre (cfr. contenuti correlati), la Consob ha approvato le modifiche di attuazione del D.Lgs. n. 58/98 e successive modificazioni (il “TUF”) agli articoli 119 e 119-bis del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971/99 e successive modificazioni (il “Regolamento Emittenti”) in materia di assetti proprietari e obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.
Gli emendamenti apportati al Regolamento Emittenti rispondono ad un’esigenza di adeguamento della normativa nazionale a disposizioni di matrice comunitaria (Direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla Direttiva 2013/50/Ue, c.d. “Direttiva Transparency”, e Regolamento Delegato (UE) 2015/761), intese primariamente a garantire la tutela degli investitori, nonché l’efficienza e la trasparenza del mercato di capitali in un’ottica di armonizzazione degli obblighi informativi in capo agli emittenti.
Per completezza si ricorda come, lo scorso 30 novembre, la Consob abbia posto in pubblica consultazione le ulteriori modifiche al Regolamento emittenti in materia di assetti proprietari, necessarie per il recepimento completo della citata Direttiva 2013/50/UE (cfr. contenuti correlati).
Passando alle modifiche approvate dalla Delibera 19446, all’art. 119, secondo comma, del Regolamento Emittenti (che si riferisce ai criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali e la posizione lunga complessiva) è stata inserita una minor soglia – pari al 5% (anziché al 10%) – al superamento della quale scatta l’obbligo di comunicazione della partecipazione alla società controllata e alla Consob da parte di coloro che “direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una posizione lunga complessiva”.
Parimenti, la comunicazione di cui sopra è dovuta anche nel caso di riduzione della percentuale di possesso al di sotto di tale soglia, e deve essere effettuata senza indugio e, comunque, entro cinque giorni di negoziazione dalla data dell’operazione che ha determinato il sorgere dell’obbligo.
Come sembra emerge dall’ultima ricordata consultazione di modifica del Regolamento Emittenti,tale termine verrà con ogni probabilità ridotto a quattro giorni, a decorrere dal giorno dell’avvenuta conoscenza dell’operazione[1].
L’art. 119 è stato, inoltre, integrato con due ulteriori commi e, precisamente, il 4-bis e il 4-ter.
Il 4-bis stabilisce che, ai fini degli obblighi di comunicazione in esame, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari con regolamento in contanti è calcolato mediante un aggiustamento delta all’importo nozionale delle azioni sottostanti, in conformità al Regolamento (UE) 2015/761.
Il Regolamento, all’art. 5, dispone al riguardo che il numero dei diritti di voto, qualora tali strumenti finanziari (a) hanno un profilo di rendimento simmetrico linearecon l’azione sottostante, è calcolato mediante aggiustamento in base ad un coefficiente delta, dove la posizione in contanti è uguale a 1; (b) non hanno un profilo di rendimento simmetrico lineare con l’azione sottostante, è calcolato mediante aggiustamento in base ad un coefficiente delta, utilizzando un “modello di stima standard generalmente accettato”.
Per “modello di stima standard generalmente accettato” (il “Modello”) si intende un modello, generalmente utilizzato nel settore finanziario per lo strumento finanziario in questione, sufficientemente solido per tener conto degli elementi pertinenti per la stima del valore dello strumento. Questi ultimi comprendono almeno tutti i seguenti elementi:
- tasso di interesse;
- pagamento di dividendi;
- durata residua;
- volatilità;
- prezzo dell’azione sottostante.
Il Regolamento statuisce anche che, ai fini della determinazione del coefficiente delta, il possessore dello strumento finanziario assicura le seguenti condizioni, ossia che il Modello:
- rifletta la complessità e il rischio di ogni strumento finanziario;
- sia utilizzato sistematicamente per il calcolo del numero dei diritti di voto di un dato strumento finanziario.
I sistemi informatici utilizzati per effettuare il calcolo del delta devono garantire la comunicazione uniforme, accurata e tempestiva dei diritti di voto.
Il numero di diritti di voto è calcolato giornalmente tenendo conto dell’ultimo prezzo di chiusura dell’azione sottostante.
Quanto all’ulteriore modifica introdotta nel Regolamento Emittenti, il comma 4-ter dell’art. 119 stabilisce che, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, il numero dei diritti di voto riferiti agli strumenti finanziari collegati a un paniere di azioni o a un indice è calcolato sulla base delle indicazioni di cui all’art. 4 del Regolamento (UE) 2015/761.
L’articolo da ultimo citato prevede che il numero dei diritti di voto sono calcolati tenendo conto del peso dell’azione nel paniere di azioni o indice se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- i diritti di voto in uno specifico emittente detenuti tramite strumenti finanziari collegati al paniere o all’indice rappresentano l’1% o più dei diritti di voto associati alle azioni dell’emittente;
- le azioni nel paniere o indice rappresentano il 20% o più del valore dei titoli nel paniere o indice.
Se uno strumento finanziario è collegato a una serie di panieri di azioni o di indici, i diritti di voto detenuti attraverso i singoli panieri di azioni o indici non sono cumulati ai fini del calcolo delle soglie.
Con la delibera Consob n. 19446, il Regolamento Emittenti è stato modificato anche con riferimento alle esenzioni agli obblighi di comunicazioni delle partecipazioni rilevanti, mediante l’inserimento dei commi 4-bis e 4-ter all’art. 119-bis.
Il comma 4-bis stabilisce che per il calcolo della soglia di esenzione, che si applica per i casi:
- di acquisizione o di cessione di azioni o partecipazioni potenziali da parte di un market maker (che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività) al di sotto del 10%;
- delle “altre posizioni lunghe” acquisite o cedute da un market maker che agisce in quanto tale anche al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione,
si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/761. Al riguardo, il Regolamento stabilisce (art. 2) che devono essere aggregate le partecipazioni di cui agli articoli 9 (notifica dell’acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti), 10 (acquisizione o cessione di percentuali rilevanti di diritti di voto) e 13 (che estende gli obblighi di comunicazione di cui al precedente art. 9[2]) della Direttiva Transparency.
Il neo introdotto comma 4 –ter all’art. 119–bis del Regolamento Emittenti prevede, invece, che, ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti non debbano essere conteggiate i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di un ente creditizio o di un’impresa di investimento (purché i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio in negoziazione non superino il 5% e l’ente creditizio o l’impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire sulla gestione dell’emittente) anche alle operazioni effettuate per conto della clientela.
Oltre alle modifiche sopra descritte, con la delibera n. 19446 la Consob ha anche soppresso le lettere a) e c) del comma 8-bis dell’art. 119-bis del Regolamento Emittenti.
Gli interventi al Regolamento Emittenti in materia di assetti proprietari e di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti introdotti il 3 dicembre scorso esauriscono soltanto una prima fase di adeguamento della regolamentazione nazionale alla Direttiva Transparency, che proseguirà con gli ulteriori interventi proposti dalla Consob il 30 novembre scorso e il cui esito sarà ragionevolmente noto nei primi mesi del 2016.
[1] Il Documento in Consultazione informa che alla luce delle modifiche apportate dalla Direttiva 2013/50/UE, si propone di modificare l’articolo 121 del Regolamento Emittenti, al fine di ridurre il termine per la notifica da cinque a quattro giorni, prevedendo espressamente che tale termine decorra dal giorno dell’avvenuta conoscenza dell’operazione, con la conseguenza che il giorno dell’operazione varrà come primo giorno ai fini del calcolo.
Inoltre, nell’articolato delle modifiche in esame è stata proposta l’introduzione della presunzione di conoscenza, per cui la conoscenza si presume avvenuta entro un termine massimo di due giorni di negoziazione dall’operazione.
[2] L’estensione si riferisce alla persona fisica o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente: a) strumenti finanziari che, alla scadenza, conferiscono al possessore, in virtù di un accordo formale, il diritto incondizionato ad acquisire o la facoltà di acquisire azioni, già emesse, che incorporano diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato; b) strumenti finanziari che non sono inclusi nella lettera a), ma che sono collegati alle azioni di cui alla suddetta lettera e che hanno un effetto economico simile a quello degli strumenti finanziari di cui alla suddetta lettera, che diano o meno diritto a regolamento fisico.