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Giurisprudenza

Sistemi di garanzia dei depositi e accertamento dell’indisponibilità di un deposito

3 Dicembre 2018

Corte di Giustizia UE, Sez. V, 4 ottobre 2018, C-571/16 – Pres. Rel. da Cruz Vilaça

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 1, punto 3, e l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, da un lato, a una normativa nazionale secondo cui la constatazione dell’indisponibilità dei depositi dipende dall’insolvenza dell’ente creditizio e dalla revoca della licenza bancaria di tale ente e, dall’altro, a che si deroghi ai termini previsti da dette disposizioni per accertare l’indisponibilità dei depositi e per rimborsare tali depositi, per il motivo che sarebbe necessario sottoporre l’ente creditizio a vigilanza speciale.

2) L’articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, dev’essere interpretato nel senso che l’indisponibilità dei depositi ai sensi di tale disposizione dev’essere accertata mediante un atto esplicito dell’autorità nazionale competente e non può essere dedotta da altri atti, quali la decisione della Balgarska Narodna Banka (Banca nazionale bulgara) di sottoporre la Korporativna Targovska Banka a vigilanza speciale, né presunta sulla base di circostanze come quelle di cui al procedimento principale.

3) L’articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, dev’essere interpretato nel senso che l’accertamento dell’indisponibilità di un deposito bancario, ai sensi di tale disposizione, non può essere subordinato alla condizione che il titolare di tale deposito abbia precedentemente presentato all’ente creditizio interessato una richiesta di ritiro dei fondi, rimasta infruttuosa.

4) L’articolo 1, punto 3, i), della direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, ha effetto diretto e costituisce una norma di diritto volta a conferire ai singoli diritti che consentono ai depositanti di presentare un ricorso per risarcimento del danno causato dal rimborso tardivo dei depositi. Spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, se il mancato accertamento dell’indisponibilità dei depositi entro il termine di cinque giorni lavorativi previsto in detta disposizione, nonostante fossero soddisfatte le condizioni chiaramente enunciate in tale disposizione, costituisca, nelle circostanze del procedimento principale, una violazione sufficientemente qualificata ai sensi del diritto dell’Unione e, dall’altro, se sussista un nesso di causalità diretto tra tale violazione e il danno subito da un depositante, come il sig. Nikolay Kantarev.

5) L’articolo 4, paragrafo 3, TUE nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che, in mancanza di una procedura specifica in Bulgaria per l’affermazione della responsabilità di tale Stato membro per i danni risultanti da una violazione del diritto dell’Unione da parte di un’autorità nazionale:

– essi non ostano a una normativa nazionale che preveda due rimedi giurisdizionali differenti rientranti nella competenza di giudici diversi e corredati di condizioni differenti, purché il giudice del rinvio determini se, alla luce del diritto nazionale, un’autorità nazionale quale la Banca nazionale bulgara debba essere ritenuta responsabile sul fondamento dello Zakon za otgovornostta na darzhavata i obshtinite za vredi (legge relativa alla responsabilità dello Stato e delle amministrazioni comunali in caso di danni) o dello Zakon za zadalzheniata i dogovorite (legge sulle obbligazioni e i contratti), e purché ciascuno dei due rimedi giurisdizionali rispetti i principi di equivalenza e di effettività;

– essi ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto dei singoli di ottenere il risarcimento alla condizione supplementare del carattere intenzionale del danno causato dall’autorità nazionale di cui trattasi;

– essi non ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto dei singoli al risarcimento all’obbligo per il singolo di fornire la prova dell’esistenza di una colpa, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, la nozione di «colpa» non vada al di là della nozione di «violazione sufficientemente qualificata»;

– essi non ostano a una normativa nazionale che preveda il pagamento di tasse semplici o proporzionali al valore della controversia, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, il pagamento di una tassa semplice o di una tassa proporzionale al valore della controversia non sia contrario al principio di effettività, in considerazione dell’importo e dell’entità della tassa, della natura insormontabile o meno dell’ostacolo che essa costituisce eventualmente per l’accesso alla giustizia, del suo carattere obbligatorio nonché delle possibilità di esenzione, e

– essi non ostano a una normativa nazionale che subordini il diritto dei singoli al risarcimento al previo annullamento dell’atto amministrativo all’origine del danno, purché, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, si possa ragionevolmente pretendere tale requisito dal soggetto leso.

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