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Giurisprudenza

Sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori: ultimi orientamenti Corte di Giustizia UE

26 Giugno 2015

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 25 giugno 2015, C-671/13

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 25 giugno 2015, causa C 671/13, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato i seguenti principi di diritto in materia di sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori.

L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, come modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, ed il punto 12 dell’allegato I della medesima direttiva devono essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono escludere dalla garanzia prevista da tale direttiva i certificati di deposito emessi da un ente creditizio, se hanno carattere di titoli cedibili, il che spetta al giudice del rinvio determinare, senza che sia necessario assicurarsi che tali certificati presentino tutte le caratteristiche di uno strumento finanziario ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

La direttiva 94/19, come modificata dalla direttiva 2009/14, e la direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori, devono essere interpretate nel senso che, qualora i crediti nei confronti di un ente creditizio possano rientrare sia nella nozione di «deposito», ai sensi di tale direttiva 94/19, sia in quella di «strumento», ai sensi della direttiva 97/9, ma il legislatore nazionale si sia avvalso della facoltà, prevista al punto 12 dell’allegato I di detta direttiva 94/19, di escludere tali crediti dal sistema di tutela previsto da quest’ultima direttiva, tale esclusione non può avere come conseguenza che detti crediti siano del pari esclusi dal sistema di tutela previsto dalla direttiva 97/9, in assenza dei presupposti previsti all’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima.

Gli articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafo 2, della direttiva 97/9 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto da tale direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.

La direttiva 97/9 deve essere interpretata nel senso che il giudice del rinvio, nei limiti in cui ritiene che nei procedimenti principali tale direttiva venga fatta valere nei confronti di un organismo che soddisfa le condizioni affinché ad esso si possano opporre le disposizioni di detta direttiva, è tenuto a non applicare una norma nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina la possibilità di beneficiare del sistema di indennizzo previsto dalla medesima direttiva al fatto che l’ente creditizio interessato abbia trasferito o utilizzato i fondi o i titoli in questione senza il consenso dell’investitore.

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