Banca d’Italia, in qualità di autorità di vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositi (DGS) italiani, con provvedimento del 12 novembre 2024, ha emanato le nuove Disposizioni di vigilanza per i sistemi di garanzia dei depositanti.
Tali sistemi svolgono un ruolo di notevole rilievo nella gestione e risoluzione delle crisi bancarie e costituiscono una delle componenti fondamentali su cui si fonda la stabilità del sistema bancario: lo scopo della garanzia dei depositi è tutelare la funzione sociale del risparmio, ed offrire primariamente tutela ai risparmiatori che non dispongono degli strumenti per valutare in modo adeguato il livello di rischio dei soggetti cui affida il proprio risparmio; il limite di copertura è pari a 100.000 euro per depositante e per banca.
Banca d’Italia ricorda che la Direttiva DGS ( Direttiva 2014/49/UE), sui sistemi di garanzia dei depositi:
- ha armonizzato le regole di funzionamento e i meccanismi di finanziamento dei sistemi di garanzia
- ha rafforzato il regime di vigilanza sugli stessi
Le Disposizioni adottate da Banca d’Italia sui sistemi di garanzia dei depositi sono volte:
- ad assicurare la conformità con la regolamentazione di riferimento
- a sistematizzare gli adempimenti in merito ai principali aspetti strutturali e funzionali dei sistemi di garanzia dei depositanti, che ne condizionano il buon funzionamento e la capacità di perseguire gli obiettivi istituzionali
- assicurare un impiego efficiente delle risorse e un efficace contributo alla gestione delle crisi delle banche consorziate.
Tali Disposizioni concernono:
- gli assetti di governo, organizzativi e di controllo: le Disposizioni forniscono indicazioni in materia di modello di governo, composizione e funzionamento degli organi, struttura ed esternalizzazione del sistema dei controlli interni
- le procedure e i sistemi in materia di interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti: vengono articolati i criteri per l’adozione e la formalizzazione dei sistemi e delle procedure per gli interventi (inclusa la metodologia per l’esecuzione del calcolo del “minor onere”) nonché per la selezione degli advisor esterni
- i requisiti di idoneità degli esponenti: vengono fornite indicazioni operative per l’adeguamento alle peculiarità dei sistemi di garanzia dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali, previsti per il settore bancario e finanziario, nonché delle modalità di raccordo con Banca d’Italia
- la metodologia di calcolo dei contributi e le prove di resistenza (stress test): i sistemi di garanzia dei depositanti calcolano i contributi ed eseguono prove di resistenza in conformità con le previsioni della normativa primaria e gli orientamenti emanati dall’Autorità bancaria europea, che attribuiscono compiti puntuali all’autorità designata a livello nazionale; in particolare, le Disposizioni forniscono indicazioni di carattere operativo con particolare riferimento alle interlocuzioni tra i sistemi e Banca d’Italia
- l’investimento della dotazione finanziaria: vengono forniti criteri per la determinazione della politica di investimento e per l’eventuale esternalizzazione della relativa attività
- l’informativa e le segnalazioni a Banca d’Italia: le Disposizioni sono volte a potenziare e standardizzare i flussi informativi tra i sistemi e Banca d’Italia, con riguardo alle principali dimensioni di operatività (depositi delle consorziate, piano di accumulo, dotazione finanziaria, mezzi di finanziamento alternativi) nonché ai fatti e agli atti di maggior rilievo, incluse le iniziative assunte nell’ambito della cooperazione internazionale tra sistemi di garanzia, in particolare europei.
Nella redazione delle Disposizioni Banca d’Italia ha considerato le linee guida elaborate dall’Autorità bancaria europea ed ha tenuto conto dei commenti ricevuti in seguito alla consultazione ristretta con i sistemi di garanzia dei depositanti destinatari delle Disposizioni.
Le Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web di Banca d’Italia e si applicano a partire da tale data, salvo quanto previsto dalle Disposizioni finali e transitorie contenute nel Titolo XI, per cui:
- gli obblighi informativi di cui al Titolo I, parr. 3.1, lett. d., 3.3, lett. l., 3.4, lett. o., 4, lett. v., al Titolo II, par. 3, lett. g., al Titolo IV, par. 3, lett. c., d., e. e h., al Titolo VII, par. 3, lett. a., al Titolo VIII, par. 3, lett. b., al Titolo IX, par. 3, lett. a., al Titolo X, par. 3, lett. d. e f., dovranno essere adempiuti entro 90 giorni dalla data di applicazione delle Disposizioni, nel caso in cui, alla medesima data, gli atti oggetto di informativa risultino già adottati e ove non vi abbiano già provveduto.
- gli obblighi previsti dal Titolo I, Titolo II, Titolo III, par. 3.8.2, lett. gg., dovranno essere adempiuti entro dodici mesi dalla data di applicazione.