Con documento congiunto Banca d’Italia e Consob hanno definito le procedure per il reciproco esercizio del potere di vigilanza sui sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso.
Nello specifico è stato previsto che, qualora nell’ambito del medesimo sistema multilaterale di negoziazione all’ingrosso vengano ammessi alle negoziazioni sia titoli di Stato sia strumenti finanziari diversi dai titoli di Stato, ciascuna delle due Autorità (Banca d’Italia e Consob) comunichi preventivamente all’altra: ogni richiesta di esclusione o sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione che intende effettuare ai sensi dell’art. 77-bis, comma 2, lettera a), e comma 3, del TUF; ogni richiesta di informazioni al soggetto gestore del sistema multilaterale di negoziazione finalizzata all’esclusione o alla sospensione, ai sensi dell’art. 77-bis, comma 2, lettera a), e comma 3, del TUF, degli strumenti finanziari dalle negoziazioni sul sistema, nonché, appena disponibili, le informazioni ricevute, ove ritenute d’interesse dell’altra Autorità.