Il Giudice di Pace di Napoli affronta il tema della responsabilità della banca in caso di smarrimento dell’assegno bancario alla stessa girato per l’incasso.
In particolare, il Giudice di Pace di Napoli ritiene non condivisibile la tesi, espressa dall’istituto di credito convenuto, secondo cui la banca mandataria per l’incasso non può essere ritenuta responsabile dello smarrimento degli effetti ad essa ceduti stante la presenza della clausola “salvo buon fine”, la quale escluderebbe ogni qualsivoglia responsabilità anche con riferimento allo smarrimento dei titoli.
Richiamando gli orientamenti della Cassazione, il Giudice di Pace di Napoli evidenzia come, se è vero che alle operazioni bancarie in conto corrente si applica il principio contenuto nell’art. 1829 c.c., il quale prevede che l’accreditamento, sul conto corrente del cliente, dell’importo di un assegno trasferito alla banca per l’incasso deve ritenersi sempre effettuato salvo incasso (o salvo buon fine, o con riserva di verifica); tuttavia, il rischio che la clausola «salvo incasso» lascia ricadere sul correntista rimettente, riguarda il rischio dell’insolvenza del debitore, non già quello dello smarrimento del titolo, che grava invece sulla banca quale mandataria tenuta alla custodia.
La banca mandataria è quindi tenuta a fornire la prova che lo smarrimento sia stato determinato da causa ad essa non imputabile.