Banca d’Italia ha pubblicato il 13 febbraio le disposizioni di vigilanza per il recepimento della Direttiva 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati (Direttiva SMD), in attuazione delle previsioni di cui al Capo II, Titolo V, del D. Lgs. n. 385/1993 (TUB).
In particolare, Banca d’Italia, con provvedimento dell’11 febbraio 2025, ha emanato le nuove Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza, che si compongono di due parti:
- nella Parte Prima sono contenute le previsioni applicabili ai gestori di crediti in sofferenza, e disciplina:
- le condizioni e la procedura di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di gestione da parte dei gestori di crediti in sofferenza e degli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB che intendono esercitare tale attività in Stati dell’UE diversi dall’Italia (Capitolo 2)
- le attività esercitabili da parte dei gestori di crediti in sofferenza (Capitolo 4)
- l’organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni dei gestori di crediti (Capitolo 5)
- l’operatività in Italia e all’estero dei gestori di crediti (Capitolo 6)
- le regole applicabili agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB autorizzati all’attività di gestione di crediti in sofferenza (Capitolo 11)
- nella Parte Seconda sono indicate le disposizioni quelle applicabili alle banche e agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB che svolgono l’attività di gestione, per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, oppure che cedono o intendono cedere crediti in sofferenza, tra cui:
- gli obblighi di natura informativa nei confronti della Banca d’Italia, applicabili alle banche ed agli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB che svolgono l’attività di gestione di crediti in sofferenza, per conto di acquirenti di crediti in sofferenza
- gli obblighi informativi nei confronti dei potenziali acquirenti e delle autorità di vigilanza.
L’Autorità ha quindi fornito le istruzioni di compilazione per lo schema di raccolta dei dati sulle cessioni di sofferenze ex SMD, fornite dalle banche e dagli intermediari ex 106 TUB, quando cedono sofferenze rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva SMD; banca d’Italia ricorda che sono inoltre tenuti alla segnalazione anche i gestori di crediti in sofferenza, in caso di cessione dei crediti dallo stesso gestiti ad altro acquirente di crediti in sofferenza.
Banca d’Italia, sempre in attuazione del Capo II del TUB (che ha recepito la Direttiva SMD), ha poi modificato le seguenti disposizioni di vigilanza:
- le disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari, estendendo la loro applicazione ai gestori dei crediti in sofferenza, sostituendo
- il Capo I della Parte Prima “Principi generali e ambito di applicazione”
- il Capo III della Parte Prima “Partecipazioni indirette“
- il Paragrafo 1 della parte Terza “Principi generali”
- l’Allegato 1 “Schemi esemplificativi di calcolo delle partecipazioni indirette“
- disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d’Italia nell’istanza di autorizzazione all’acquisto di una partecipazione qualificata, estendendone l’applicazione, anche in questo caso, ai gestori dei crediti in sofferenza, con specifici adattamenti che assicurino la proporzionalità nell’applicazione delle norme e allo scopo modificando:
- il paragrafo 1 “Premessa“
- il paragrafo 2 “Fonti normative“
- il paragrafo 3 “Definizioni“
- il paragrafo 4 “Destinatari”
- le disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (modificate con altro provvedimento di Banca d’Italia del 11/02/2025), che concernono in particolare:
- la modifica alla sezione I, paragrafi 1, 2 e 4
- modifiche alla sezione IV, paragrafi 1 e 2
- modifiche alla sezione VI-bis, paragrafi 3, 5, 7 e 8
- modifiche alla sezione VII, paragrafi 1, 3, 5 e 6
- modifiche alla sezione VII-bis
- modifiche alla sezione X
- modifiche alla sezione XI, paragrafi 1, 2 e 3
- l’inserimento ex novo:
- dei paragrafi 6-bis e 7-bis della sezione VI-bis
- del paragrafo 6-bis della sezione VII
- la sezione VII-ter
- le disposizioni ABF, ovvero sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari: Banca d’Italia, con altro provvedimento dell’11 febbraio 2025, ricorda infatti che ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’art. 114.6 TUB e ai gestori di crediti dell’UE operanti in Italia ex art. 114.9 TUB, si applicano le disposizioni della deliberazione del CICR 275/2008, recante la disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, ai sensi dell’art. 128-bis TUB; pertanto, le modifiche sono finalizzate ad
includere anche i gestori di crediti in sofferenza tra gli intermediari tenuti ad aderire all’ABF, e riguardano:- la sezione I, paragrafi 2 e 3
- la sezione II
- la circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 relativa alla Centrale dei rischi, contenente le istruzioni per gli intermediari creditizi: con atto di emanazione dell’11 febbraio 2025, Banca d’Italia, in particolare:
- ha disposto la partecipazione alla Centrale dei rischi (CR) degli acquirenti di crediti in sofferenza di cui all’art. 114.1, comma 1, lettera e) TUB che si avvalgono, per la gestione di crediti, di intermediari sottoposti alla vigilanza di Banca d’Italia, in attuazione dell’art. 114.3, c. 7 TUB, di recepimento della SMD
- la partecipazione alla CR dei gestori di crediti in sofferenza, di cui all’art. 114.1, c. 1, lett. c) TUB, quando essi acquistano in proprio crediti in sofferenza
- che gli acquirenti di crediti in sofferenza potranno chiedere l’esonero dall’obbligo di segnalare i crediti, relativi ad un’operazione di cessione, nel caso in cui nessuno dei crediti fosse segnalato in Centrale dei rischi nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto
- che l’obbligo segnaletico per i nuovi partecipanti decorra a partire dalla data contabile di giugno 2025, da segnalare entro il 25 luglio 2025.