Con ordinanza n. 18677/2024, i Giudici di legittimità si sono espressi in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 37, commi 4 e 11 del D. Lgs. n. 209/2005, ratione temporis vigente, e segnatamente sulla corretta modalità di determinazione della riserva a carico del riassicuratore.
Nella vicenda una nota compagnia assicurativa, in ragione della modifica degli accordi contrattuali di riassicurazione intervenuti, aveva proceduto ad imputare a conto economico, quale componente negativa di reddito ai fini IRAP, lo smontaggio della riserva integrativa premi a carico dei riassicuratori relativa alle assicurazioni dei danni derivanti da calamità naturali.
La società sosteneva che la previsione del ritrasferimento del rischio in modo non proporzionale e per eccesso, in luogo di quello proporzionale pro quota, comportava la limitazione del rischio alla sola eccedenza di una determinata soglia, con la conseguenza che tali mutamenti rendevano pienamente legittimo lo smontaggio della riserva.
Secondo l’Agenzia, invece, tale riserva era destinata, per sua natura, ad accrescere di anno in anno, potendo essere smontata unicamente in caso di suo utilizzo a seguito del verificarsi dell’evento assicurato, con conseguente impossibilità per la società, nel caso di specie, di imputare a conto economico lo smontaggio della riserva a carico dei riassicuratori.
La Corte, contrariamente alla tesi prospettata dall’Agenzia, ha affermato che la modifica del contenuto economico e della veste giuridica degli accordi di riassicurazione è idonea a determinare il venir meno del nesso di proporzionalità diretta tra la riserva dell’assicuratore e la riserva a carico del riassicuratore, riconoscendo come pienamente legittimo lo smontaggio operato.
Infine, richiamandosi ad un proprio precedente (i.e. Cass. civ., sez. V, ord. 16/01/2023, n. 1167), i Giudici hanno evidenziato che un’interpretazione della norma tale da precludere lo smontaggio della riserva del riassicuratore a seguito del mutamento degli accordi di riassicurazione “finirebbe per rendere irrilevante a fini di bilancio l’effettivo contenuto del contratto di riassicurazione e il livello di rischio traslato a terzi tramite il contratto stesso”, ed hanno sancito il seguente principio di diritto: “l’art. 37, comma 11, D.Lgs. 209/2005 – vigente ratione temporis – nella parte in cui stabilisce che la riserva a carico del riassicuratore, iscritta nell’attivo di bilancio, va determinata conformemente agli accordi contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle riserve tecniche, deve essere rettamente interpretato nel senso che la riserva a carico del riassicuratore va determinata in base a quanto pattuito nello specifico contratto e in considerazione dell’effettivo rischio trasferito ed, in caso della riassicurazione per eccesso (limitato alla sola eccedenza di una determinata soglia), è legittimo lo smontaggio della riserva a carico del riassicuratore, con la conseguente variazione negativa con impatto sul conto economico, ove siano venuti meno gli accordi di riassicurazione che ne avevano giustificato l’accantonamento e l’iscrizione”.