Con Decisione N. 8672 del 23 luglio 2024 il Collegio di coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) si è pronunciato sulla rilevanza, in termini di responsabilità, della mancata attivazione del servizio di sms alert da parte dell’intermediario.
In particolare, il Collegio di coordinamento ABF ha affermato il principio per cui:
“Anche nel caso in cui venga esclusa la clonazione dello strumento di pagamento, la mancata prova dell’attivazione del servizio di sms alert da parte dell’intermediario rappresenta una violazione al corretto adempimento degli obblighi posti a suo carico”.
Come già affermato dal Collegio di coordinamento (24366/19), in coerenza con gli orientamenti espressi dalla Cassazione, l’attivazione dello strumento di segnalazione sms alert rientra nei doveri in capo al prestatore di servizio di pagamento di adottare misure idonee a garantire la sicurezza del servizio con la dovuta diligenza.
La mancata attivazione del servizio sms alert, quindi, costituisce in ogni caso una carenza organizzativa imputabile all’intermediario, scusabile solo laddove il cliente rilasci una specifica dichiarazione liberatoria di rifiuto ad avvalersene.
Secondo il Collegio di coordinamento ABF, tale carenza non può non essere rilevata anche d’ufficio.