Gli amministratori di S.r.l. sono solidalmente responsabili, per violazione dei doveri imposti dalla legge in relazione alla carica rivestita, del danno che sia derivato a terzi dalla prosecuzione dell’attività sociale nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento della società (nel caso di specie, l’erosione del capitale sociale oltre il minimo legale, ai sensi dell’art. 2484, comma 1, nr 4, c.c.).
In merito, i giudici torinesi evidenziano come la circostanza che uno degli amministratori fosse rimasto in carica per un periodo minore rispetto al lasso temporale intercorso fra il verificarsi della causa di scioglimento (i.e., la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) e la successiva dichiarazione di fallimento della società, non incide nel senso di ridurre il danno cagionato (che gli amministratori, quali convenuti, sarebbero potenzialmente tenuti a risarcire).
Entrambi gli amministratori sono, infatti, responsabili del danno derivato dalla prosecuzione dell’attività sociale, nonostante il conseguente verificarsi di una causa di scioglimento che avrebbe dovuto impedire alla società di perpetuarne l’esercizio.