Con l’ordinanza n. 28660/2024, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in una controversia riguardante la validità di un avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di una società a ristretta base sociale.
La contribuente aveva contestato l’atto impositivo individuale, lamentando, tra l’altro, la mancata allegazione dell’accertamento societario, e ne aveva richiesto l’annullamento per vizio di motivazione.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso, aveva accolto tale doglianza e annullato la ripresa a tassazione, ritenendo necessaria l’allegazione degli atti presupposti.
Tuttavia, la Cassazione ha rigettato questa interpretazione, chiarendo che, specie in compagini limitate dove la partecipazione attiva dei soci è più frequente, si deve presumere che il socio sia a conoscenza delle vicende fiscali della società stessa, anche se non è formalmente amministratore.
Questo principio, secondo la Corte, risponde all’esigenza di diligenza imposta ai soci, ai quali spetta pur sempre il diritto di accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2261 c.c. (“Controllo dei soci”).
La Cassazione ha inoltre reputato erronea l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che riteneva necessario allegare l’accertamento societario per consentire al giudice di valutare il presupposto dell’imposizione.
Secondo la Suprema Corte, infatti, gli elementi necessari per giudicare la legittimità dell’avviso individuale erano già contenuti in esso, in quanto riportava le somme accertate a carico della società con valenza probatoria qualificata, nel rispetto del principio misto dispositivo-acquisitivo proprio dell’istruttoria tributaria, lasciando le parti libere di produrre ulteriori documenti se necessario.
La Suprema Corte ha pertanto confermato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene soddisfatto l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo se l’avviso di accertamento individuale rimanda a quello societario, anche se non allegato, in quanto il socio è tenuto a informarsi sulle vicende fiscali rilevanti della società.
Richiamando precedenti decisioni (Cass. n. 25296/2014, n. 14275/2018), la Cassazione ha ribadito che tale onere di conoscenza soddisfa le disposizioni dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente (“Chiarezza e motivazione degli atti”) e dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.
Per queste ragioni, la Corte ha cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado affinché rivaluti il merito della controversia, rimasto assorbito nell’originario accoglimento della doglianza del contribuente.