Con Risoluzione del 27 luglio 2022 n. 42/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit.
In particolare, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, l’art. 38-ter, comma 1, del dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, ha lo scopo di sostenere il sistema delle società benefit prevedendo la facoltà di usufruire di un contributo nella forma del credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit.
Con il decreto del 12 novembre 2021 del MiSE, di concerto con il MEF, sono state determinate le disposizioni attuative per la fruizione del suddetto credito d’imposta.
In particolare, l’art. 10, comma 1, di tale decreto prevede che, ai fini dell’accesso al credito d’imposta, il modello F24 deve essere inviato in via esclusiva mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, in caso contrario è previsto il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il MiSE, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del summenzionato decreto del 12 novembre 2021, comunica telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle società benefit titolate a fruire dell’agevolazione, l’importo del credito riconosciuto, nonché le possibili variazioni e revoche anche parziali.
Ogni beneficiario può verificare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione mediante il servizio di cassetto fiscale, accedendo alla propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo: “6976” – denominato “credito d’imposta per il rafforzamento del sistema delle società benefit – art. 38-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Nella compilazione del modello di pagamento F24, il sopramenzionato codice tributo sarà esposto nella sezione “Erario”, in correlazione agli importi indicati nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui la società sia tenuta al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.